Consiglio di Stato: niente risarcimento se il danneggiato non attiva la tutela cautelare

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n materia di responsabilità della pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo, il risarcimento del danno non consegue automaticamente all’annullamento dell’atto amministrativo. Il privato, infatti, è tenuto ad adottare tutte le condotte esigibili per evitare o ridurre il pregiudizio, compreso il ricorso agli strumenti cautelari previsti dall’ordinamento. In mancanza, il danno evitabile può restare privo di tutela risarcitoria.

È il principio ribadito dal Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 4509 del 5 giugno 2026 (reg. ric. n. 7075/2025), che ha chiarito la portata applicativa dell’articolo 30 del Codice del processo amministrativo in coordinamento con l’articolo 1227 del Codice civile.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, la valutazione del comportamento del danneggiato rientra nei poteri del giudice e non richiede una specifica eccezione di parte. L’omessa attivazione di rimedi cautelari, infatti, può essere autonomamente considerata dal giudicante ai fini della verifica del nesso causale e dell’ordinaria diligenza esigibile dal soggetto leso.

La decisione riafferma che il principio di autoresponsabilità impone non solo un obbligo “negativo” di non aggravare il danno, ma anche un obbligo “positivo” di cooperazione: il soggetto inciso da un provvedimento illegittimo deve utilizzare gli strumenti processuali disponibili per contenere gli effetti pregiudizievoli. Se il danno avrebbe potuto essere evitato, in tutto o in parte, attraverso una tempestiva tutela cautelare, il risarcimento può essere escluso.

Il Consiglio di Stato sottolinea inoltre che l’omissione di tali iniziative processuali assume rilievo sul piano della causalità ipotetica: spetta al danneggiato dimostrare che il rimedio cautelare sarebbe stato inutilmente esperito o comunque inidoneo a prevenire il pregiudizio. Una generica allegazione circa la prassi di rigetto di analoghe istanze non è sufficiente a superare tale onere probatorio.

La sentenza consolida così un orientamento giurisprudenziale secondo cui il mancato esperimento della tutela cautelare può integrare violazione dei doveri di buona fede e correttezza, fino a spezzare il nesso causale tra illegittimità dell’atto e danno lamentato, con conseguente esclusione del diritto al risarcimento.