Fotovoltaico su terreno agricolo: la rivendita di materiali edili non genera l’”area idonea”

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La nozione di “impianto industriale” o “stabilimento” rilevante ai fini dell’individuazione delle aree idonee agli impianti fotovoltaici non è una categoria urbanistica né una qualificazione di fatto, ma un concetto tecnico-normativo che va ricostruito esclusivamente sulla base del rinvio contenuto nella legge.

È il principio affermato dal TAR per l’Abruzzo, Sezione Prima, con la sentenza n. 580 del 25 agosto 2026 (ric. n. 134/2026), che respinge il ricorso proposto contro il diniego opposto da un Comune all’esito di una Procedura Abilitativa Semplificata per un impianto da 100 kW su terreno agricolo.

Il Collegio muove dall’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021, che include tra le aree idonee, oltre alle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, anche “le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento”. La disposizione – ricorda la sentenza – definisce gli stabilimenti mediante espresso richiamo all’art. 268, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 152/2006, norma collocata nella Parte quinta, Titolo I, del Codice dell’ambiente, dedicata agli stabilimenti e agli impianti (lett. l) soggetti a prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera e alla relativa autorizzazione.

Da qui il passaggio più significativo: il perimetro premiale dei 500 metri opera soltanto attorno a insediamenti che presentino quelle caratteristiche sostanziali, ossia che siano assoggettabili al regime autorizzatorio delle emissioni. Ne consegue che un esercizio commerciale, per il quale nessuna autorizzazione di tal genere è richiesta, non può fungere da elemento generatore dell’idoneità dell’area agricola circostante, indipendentemente dalla consistenza edilizia del manufatto o dalla sua collocazione.

Coerentemente, il TAR ritiene corretta e logica la verifica compiuta dall’amministrazione sulla natura effettiva dell’attività insediata, condotta sulla base della visura camerale prodotta in giudizio, da cui risultava come attività prevalente la vendita di materiali edili da costruzione e ferramenta: una attività commerciale, e non uno stabilimento industriale. La qualificazione soggettiva prospettata dal proponente cede quindi di fronte al riscontro documentale dell’attività concretamente esercitata.

La pronuncia contiene inoltre un’indicazione processuale: la censura relativa all’irrilevanza del carattere “isolato” dell’insediamento, sviluppata compiutamente solo nella memoria finale, non è idonea a integrare il perimetro delle doglianze fissato con il ricorso introduttivo.