Il Comune non può imporre prescrizioni ulteriori né sospendere i lavori di un impianto eolico già autorizzato attraverso il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)
È questo il principio di diritto più rilevante affermato dal TAR Calabria, Sezione I, sentenza 24 agosto 2026, n. 1611, che ha annullato gli atti con cui un’amministrazione comunale aveva imposto nuovi approfondimenti e la sospensione dei lavori relativi a un aerogeneratore già ricompreso nell’autorizzazione regionale.
Il Collegio ha ricostruito il sistema previsto dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, evidenziando che il PAUR costituisce il provvedimento unico conclusivo nel quale confluiscono la VIA e gli altri titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto. L’autorità competente al relativo rilascio, per gli impianti eolici soggetti a VIA regionale, è la Regione, nell’ambito della conferenza di servizi.
Da tale assetto deriva un limite preciso ai poteri dell’ente locale. Una volta concluso il procedimento e adottato il PAUR, il Comune che abbia partecipato alla conferenza di servizi non può successivamente introdurre autonomamente nuove prescrizioni o modificare le condizioni dell’autorizzazione regionale, neppure facendo riferimento a criticità emerse successivamente.
Particolarmente significativo è il richiamo al principio del “contrarius actus”. Secondo il TAR, quando un provvedimento è stato adottato all’esito di una conferenza di servizi, l’eventuale riesame in autotutela deve seguire lo stesso procedimento utilizzato per la sua formazione. È quindi necessario riconvocare la conferenza di servizi, con la partecipazione delle amministrazioni che erano precedentemente intervenute, senza che una singola amministrazione possa procedere autonomamente alla modifica o alla sospensione degli effetti dell’atto finale.
Il TAR esclude inoltre che il Comune possa fondare un simile intervento sui poteri di vigilanza edilizia previsti dall’art. 27, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 380/2001. Tali poteri riguardano infatti il regime dell’attività edilizia e non possono essere utilizzati per esercitare, indirettamente, un potere inibitorio su un impianto la cui autorizzazione rientra nella competenza regionale.
La sentenza precisa, infine, che gli atti comunali erano impugnabili perché, al di là della loro denominazione formale, avevano prodotto effetti diretti e immediati sulla posizione del destinatario, arrivando concretamente a imporre soluzioni e valutazioni tecniche diverse da quelle contenute nel PAUR e determinando la sospensione dei lavori.
Il ricorso è stato quindi accolto per difetto di competenza del Comune, con conseguente annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese di lite.
Estremi: TAR Calabria, Sezione I, sentenza 24 agosto 2026, n. 1611, ricorso n. 417/2026



