Servizio NCC, la territorialità non si misura solo dalla presenza in rimessa

0
4

Il vincolo di territorialità che caratterizza il servizio di noleggio con conducente (NCC) non può essere accertato sulla base della sola presenza dell’autovettura nella rimessa comunale. L’utilizzazione della rimessa costituisce un indice significativo della presenza dell’operatore sul territorio, ma non è un parametro esclusivo: la verifica deve considerare anche l’effettiva disponibilità del servizio rispetto alla domanda locale.

È questo il principio affermato dal TAR Umbria, Sezione I, sentenza 2 settembre 2026, n. 371, che ha annullato un provvedimento comunale di decadenza da un’autorizzazione NCC per ritenuta violazione del vincolo di territorialità.
Il parametro non è soltanto quantitativo

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo alla luce della legge n. 21/1992 e della giurisprudenza costituzionale e amministrativa. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 56/2020, il servizio NCC resta collegato al territorio di riferimento, ma il relativo ambito non coincide rigidamente con il solo Comune che ha rilasciato l’autorizzazione: ai fini del vincolo di territorialità deve essere considerata l’intera Provincia.

La disponibilità di una rimessa nel Comune autorizzante rimane comunque un requisito indispensabile. Tuttavia, secondo il TAR, l’evoluzione delle modalità di organizzazione del servizio – caratterizzate anche dalla gestione telematica delle prenotazioni e da una domanda sempre più legata alla mobilità turistica – ha ridimensionato il significato della rimessa come unico luogo attraverso cui verificare la presenza dell’operatore.

La conseguenza è che il rispetto del vincolo territoriale non può essere ricondotto a una soglia meramente numerica, fondata sul numero di giorni di presenza dell’autovettura nella rimessa. Il parametro deve essere funzionalmente adeguato alla domanda di trasporto concretamente esistente e potenziale sul territorio.
Il Comune deve verificare la concreta disponibilità del servizio

La sentenza richiama, in questa prospettiva, precedenti dello stesso TAR, in particolare la n. 572/2025, confermata dal Consiglio di Stato, che aveva già indicato possibili modalità di verifica.

Le amministrazioni possono monitorare per periodi adeguati la presenza delle autovetture e acquisire i relativi fogli di servizio, mettendo in relazione i dati sulla presenza fisica dei mezzi con i servizi effettivamente svolti. L’obiettivo deve essere quello di comprendere se l’operatore renda concretamente disponibile il servizio alla collettività locale oppure utilizzi il territorio soltanto come punto occasionale di transito.

In questa attività, assume rilievo anche la domanda di trasporto presente sul territorio. Per il TAR, infatti, per sostenere che il vincolo territoriale non sia rispettato non basta dimostrare una presenza sporadica dell’autovettura: occorre verificare, in termini concreti, se l’operatore abbia effettivamente sottratto il mezzo alla disponibilità dell’utenza locale e se vi siano state richieste di servizio rimaste insoddisfatte.
I fogli di servizio possono diventare uno strumento di controllo

Nel caso esaminato, l’amministrazione aveva effettuato diversi sopralluoghi presso la rimessa in un arco temporale di circa un mese e mezzo, senza rilevare la presenza dell’autovettura nei momenti dei controlli.

Il TAR ha però ritenuto insufficiente tale elemento, poiché la mancata presenza nella rimessa non dimostra, da sola, l’assenza dell’operatore dal territorio provinciale. Gli stessi fogli di servizio prodotti in giudizio documentavano diversi viaggi con partenza o rientro nel territorio di riferimento, elementi che il Comune non aveva adeguatamente considerato.

Secondo il Collegio, tali risultanze erano idonee a dimostrare una presenza dell’autovettura nella zona e, quindi, una potenziale disponibilità del servizio per l’utenza locale. Per sostenere il contrario, l’amministrazione avrebbe dovuto fornire ulteriori elementi, in particolare sulla natura meramente occasionale dei transiti e sull’eventuale esistenza di una domanda locale rimasta insoddisfatta.

Il TAR sottolinea inoltre che i fogli di servizio, la cui compilazione e conservazione è disciplinata dall’art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992, potrebbero essere espressamente valorizzati dai regolamenti comunali come strumento per verificare il rispetto del vincolo territoriale.

Decadenza non automatica

La pronuncia non esclude che l’assenza sostanziale e prolungata dell’operatore dal territorio possa giustificare la perdita dell’autorizzazione. Una situazione di assoluta mancanza di presenza e di servizi per un periodo non breve può infatti integrare il venir meno del requisito territoriale, in assenza di giustificazioni legate a circostanze contingenti.

Ciò che il TAR esclude è, invece, una verifica basata esclusivamente sulla quantità di presenze nella rimessa. La valutazione deve essere complessiva e rapportata alla concreta funzione del servizio: l’operatore deve essere effettivamente disponibile a soddisfare le esigenze di trasporto del territorio provinciale di riferimento.

Il ricorso è stato quindi accolto per carenza dei presupposti necessari a dichiarare la decadenza dell’autorizzazione, con conseguente annullamento del provvedimento comunale.