Agevolazioni per la riapertura e l’ampliamento di attività nei piccoli comuni

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L’articolo 30 ter del Decreto Crescita prevede agevolazioni per la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi nei piccoli comuni. L’incentivo prevede l’erogazione di un contributo calcolato in base ai tributi comunali dovuti.

Chi può accedere all’agevolazione

Possono usufruire delle agevolazioni, a partire dal 1° gennaio 2020, coloro che gestiscono un’attività nei piccoli comuni italiani, con una popolazione fino a 20.000 abitanti, o hanno intenzione di avviare un’attività.

I fondi stanziati per sostenere l’economia locale sono pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, 10 milioni di euro per l’anno 2021, 13 milioni di euro per l’anno 2022 e 20 milioni di euro a partire dall’anno 2023 sono.

Agli esercenti che beneficiano delle agevolazioni per la riapertura e l’ampliamento di attività nei piccoli comuni vengono erogati dei contributi per l’anno nel quale si ridà vita all’attività, o si interviene sugli spazi, e per i tre anni successivi.

Il valore del contributo è rapportato alla somma dei tributi comunali dovuti, e regolarmente pagati, nell’anno precedente a quello in cui si presenta la richiesta di accesso al beneficio, fino al 100 per cento dell’importo.

Come richiedere l’agevolazione

Gli esercenti possono richiedere gli incentivi al comune di residenza, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, tramite il modello che gli enti mettono a disposizione, insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta il possesso dei requisiti richiesti.

Il comune, dopo aver effettuato i controlli, stabilisce il valore del contributo, che viene concesso fino a esaurimento delle risorse disponibili e nell’ordine di presentazione delle richieste.

Gli incentivi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal decreto o da altre normative statali, regionali.

Requisiti necessari
Può usufruire degli incentivi chi opera nei piccoli comuni e in uno dei settori menzionati nel testo di legge:

– artigianato;
– turismo;
– fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero;
– commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 114 del 1998, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Sono esclusi i negozi compro oro, le sale per scommesse o quelle che al loro interno hanno apparecchi da intrattenimento.

E’ escluso, inoltre, chi subentra, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte.

Allo stesso modo, le aperture di nuove attività e le riaperture, in seguito a una cessione di un’attività preesistente da parte dello stesso soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile non possono beneficiare delle agevolazioni introdotte con il Decreto Crescita.