Commissione Finanze e Tesoro al Senato della Repubblica

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di Mauro Maria Marino (già Presidente della Commissione Finanze e Tesoro al Senato della Repubblica)

Tratto da “ Lessico Finanziario “ di Beppe Ghisolfi – ARAGNO Editore

La Commissione Finanze e Tesoro è una della 14 commissioni permanenti del Senato: il Senato si articola infatti in Assemblea e commissioni permanenti, alle se- dute delle quali i Senatori hanno il dovere di partecipare, secondo la formula dell’articolo 21 del Regolamento. Tale dizione mette sullo stesso piano il rapporto tra il singolo parlamentare e i due diversi organismi. Del resto, l’articolazione delle assemblee legislative in organi di minore dimensione è prevista dalla stessa Costituzione per il procedimento legislativo ordinario. Come le altre commissioni permanenti, essa è composta “in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari”, come recita l’articolo 72 della Costituzione, in termini numerici, e la sua composizione dipende dalle scelte che i Gruppi parlamentari compiono nel designare i propri rappresentanti. Nella prima seduta della legislatura è eletto il Presidente, poi i due Vice Presidenti e i due segretari e cioè l’Ufficio di Presidenza. I lavori sono definiti in base ad una programmazione periodica rimessa all’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sceglie e definisce tempi e modi di esame di questioni di cui la Commissione è competente, avendo riguardo al rispetto di obblighi costituzionali o di legge (esame prioritario di disegni di legge di conversione di decreti legge o di atti del Governo) e alle priorità delle parti politiche, individuate di norma d’intesa con il Governo. La Commissione ha competenza nelle materie “finanze e tesoro”, secondo la dizione dell’articolo 22: si tratta di materie da intendersi in maniera non rigida rispetto all’evoluzione storica, ma che individuano nella sostanza i settori del prelievo tributario e dei mercati creditizi e finanziari. Fino ad epoca non remota la dizione “tesoro” comprendeva la materia delle partecipazioni statali e le privatizzazioni, mentre il prelievo contributivo non è mai rientrato nelle competenze della Commissione. Comunque, in casi di sovrapposizione di competenza tra diverse commissioni permanenti può farsi ricorso a sedute congiunte, ovvero alla decisione inappellabile del Presidente di Assemblea.

Le competenze

La competenza della Commissione tocca molteplici aspetti dell’obbligazione tributaria: imposte dirette e indirette, tasse, accise, imposte sulla produzione e consumo, imposte locali e finanza locale. Inoltre, rientra nelle materie di competenza della Commissione anche la valutazione degli assetti amministrativi e gestionali delle imposte, sempre a livello di normativa primaria, e quindi la materia della Guardia di Finanza e le agenzie fiscali. Va tenuto presente che rientrano nella fattispecie impositiva anche prelievi e contributi particolari: tasse automobilistiche, il contributo unificato sugli atti giudiziari, registro, ecc. Per connessione, rientrano nella competenza della Commissione il catasto e le imposte sugli immobili, la gestione del demanio pubblico, le imposte sulle transazioni internazionali, le dogane. Infine, ha assunto negli anni un particolare rilievo il settore della re-golamentazione del gioco pubblico, della raccolta delle scommesse, delle lotterie. Altro settore di competenza è costituito dalla materia finanziaria, intesa come credito, risparmio, valute, strumenti finanziari, mercati regolamentati: la regolamentazione del settore può investire i singoli soggetti (banche, intermediari, fondazioni bancarie, SIM, clienti e inve- stitori), i prodotti e i rapporti tra clienti e intermediari, le autorità di vigilanza (Banca d’Italia e CONSOB), le forme organizzative e la corporate governance: si tratta di un settore delicatissimo, nel quale la tradizionale autorevolezza della Commissione si associa ad un elevato tecnicismo, che però non nasconde e non mette in ombra il livello squisitamente politico delle scelte che si compiono. In altri termini, la tutela del risparmio, la stabilità macro e microeconomica degli intermediari, la trasparenza dei rapporti contrattuali, sono i punti cardinali dell’azione legislativa, ma la loro attuazione passa per scelte che sono frutto di determinazioni differenziate tra le forze politiche.

Le procedure

L’espressione del regolamento designa le materie per le quali la Commissione è competente e nelle quali può attivare le diverse “sedi”: referente, legislativa, consultiva, ispettiva, informativa ecc.
In tali materie, quindi la Commissione può esaminare un disegno di legge, può esprimere un parere al governo, può svolgere interrogazioni, può attivare indagini conoscitive, può chiamare il Governo a riferire: l’attività del Parlamento policentrico, di un organismo parlamentare che non si riconosce più unicamente nell’Assemblea, si svolge, infatti, su piani molteplici e differenziati, con una prospettiva diversa che interessa di volta in volta il diretto interlocutore del parlamento, cioè il Governo,ma anche le categorie interessate, i soggetti coinvolti nel merito delle questioni, i singoli cittadini.
L’attività legislativa vera e propria può svolgersi in sede referente, per cui il compito della commissione è quello di riferire all’Assemblea su un disegno di legge, in sede redigente, per cui l’Assemblea si limita al voto finale sul disegno di legge, oppure in sede deliberante (sede legislativa per la Camera dei Deputati), in cui i poteri della Commissione sono equiparati a quelli dell’Assemblea. Si hanno poi vari casi nei quali l’ampiezza o la complessità della materia consigliano al Presidente del Senato di attivare strumenti regolamentari particolari: un disegno di legge o affare può essere assegnato a più Commissioni per l’esame o la deliberazione in comune. Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età fra i Presidenti delle Commissioni stesse. La competenza della Commissione si estrinseca poi anche sui disegni di legge e sui provvedimenti deferiti e assegnati ad altre Commissioni in via primaria (la se- de consultiva): ad esempio, un provvedimento che reca disposizioni di carattere tributario, ma che ha un contenuto prevalente in un altro ambito, è assegnato alla Commissione per il parere: si tratta di una procedura consultiva che consente di arricchire la Commissione di merito di quelle valutazioni e osservazioni che possono provenire dalla particolare qualificazione della Commissione consultata. La sede ispettiva è dedicata allo svolgimento di interrogazioni: il parlamentare rivolge un quesito al rappresentante del Governo che è tenuto a rispondere in commissione; si tratta spesso di tematiche di interesse particolare. Ma che hanno poi un riflesso importante sia per gli organi di attuazione delle leggi che per la stampa specializzata.
Da ultimo la Commissione svolge delle procedure informative attraverso audizioni informali ovvero con indagini conoscitive. In entrambi i casi i portatori di ineresse, gli esperti, le associazioni, organismi pubblici e privati sono invitati, o autonomamente si propongono, a offrire alla commissione il loro punto di vista. In un’epoca caratterizzata dall’affievolimento dei partiti politici quali elementi di sintesi degli interessi generali, le audizioni rappresentano un contributo fondamentale per la reciproca conoscenza tra decisore politico e società civile. L’attività della Commissione si è adeguata nel tempo alle trasformazioni istituzionali e di prassi che han- no coinvolto le assemblee legislative: l’iniziativa parlamentare dei disegni di legge ha perso forza a vantaggio dell’iniziativa governativa, la produzione legislativa regionale dopo la riforma del titolo V della Costituzione ha anch’essa ridotto i margini; si è rafforzata invece la capacità di controllo e di verifica e di istruttoria del parlamento e quindi anche delle commissioni. L’ambito nel quale la legislazione nazionale ha dovuto cedere il passo è certamente quella di origine europea, con particolare riferimento proprio alla materia bancaria e finanziaria. La cessione di sovranità su alcune materie è stata attenuata nel tempo, in attuazione del Trattato di Lisbona, con il coinvolgimento ex ante dei parlamenti nazionali nelle decisioni del legislatore europeo: la fase ascendente delle proposte europee occupa un posto sempre più rilevante nell’attività di Commissione, e contribuisce alla formazione di una posizione del Paese rispetto agli Stati membri dell’Unione. Infine la Commissione ha svolto in varie occasioni un ruolo da stimolo e catalizzatore di discussioni per problematiche pubbliche particolarmente sentite: l’organizzazione del convegno sull’educazione finanziaria, ad esempio, svolto nella primavera del 2017, ha costituito l’occasione per fare un bilancio dell’attività legislativa sul tema e per riunire tutti i protagonisti, stimolando anche la celere attuazione della legge.

I temi

Nella XVII legislatura la Commissione ha varato la delega fiscale e coadiuvato il Governo nella sua, parziale, attuazione; ha accompagnato la realizzazione dell’Unione bancaria (sia in fase ascendente che in fase di recepimento); ha esaminato i vari interventi in materia bancaria (compresa la riforma delle banche popolari e la cornice di governance del gruppo bancario cooperativo); ha sostenuto la maggiore trasparenza dei prospetti informativi e l’incremento delle tutele dei risparmiatori; ha sostenuto l’introduzione di un organismo nazionale di coordinamento in materia di educazione finanziaria. Ha svolto due indagini conoscitive in materia bancaria (nel 2015 e nel 2016) definendo poi la legge istitutiva della Commissione bicamerale di inchiesta in materia bancaria.