CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI, ANNULLATA LA PROVA SCRITTA: ORA BISOGNA INSISTERE!

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Il TAR Lazio, SEZ. III BIIS, con SENTENZA N. 8655/2019 ed altre di contenuto analogo, si è finalmente pronunciato sui ricorsi proposti avverso il decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, prot. n. 395 del 27 marzo 2019 (pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in pari data), con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha approvato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017). Ebbene, i ricorsi sono stati accolti e, dunque, è stata annullata l’intera prova scritta del concorso per tutto il territorio nazionale, con salvezza della prova preselettiva in quanto non inficiata dai medesimi vizi riscontrati per la prova scritta.

LA MOTIVAZIONE

Questa, in sintesi, la motivazione della sentenza: “occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l’organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l’attribuzione dei punteggi.

Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina. In particolare, il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (doc. 29), è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

Con riferimento alla dott.ssa Davoli (doc. 30) e alla dott.ssa Busceti (doc. 31) va evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso.

In tal senso, l’art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell’organismo tecnico, tra l’altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici». Per il deducente non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l’attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci.

Al momento del conferimento dell’incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall’art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall’art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

Per il ricorrente la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell’incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale”.

Al riguardo, deve essere sottolineato che:

a) sul piano più strettamente giuridico la Sezione ha di recente precisato che la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte.

b) l’art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell’organismo tecnico, tra l’altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici” con la conseguenza che non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso;

c) poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l’altro ha definito la griglia di valutazione, hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc’anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l’operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione;

d) ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull’operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in tale ottica affermato il principio che “del resto la ratio dell’incompatibilità stabilita dall’art. 6, comma 2, del D.M. n. 96/2016 risiede nell’esigenza di evitare che i candidati che hanno seguito corsi di preparazione al concorso possano risultare avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965)”.

L’APPELLO DEL MIUR E L’INIZIATIVA CODACONS

Il MIUR ha già annunciato che proporrà appello avverso questo pronunciamento del TAR del Lazio. L’Associazione, però, intende schierarsi ancora una volta al fianco di tutti i docenti che non hanno superato la prova scritta e che oggi si ritrovano nella condizione di poterla ripetere e avere quindi una nuova chance di superarla!

Per questo il Codacons ha avviato un mega intervento al Consiglio di Stato nei giudizi di appello avverso le suddette sentenze. Per aderire basta dimostrare di aver partecipato al concorso e non aver superato la prova scritta!