Condominio – la “delega scritta” per partecipare all’assemblea può anche essere conferita con e-mail

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Una recente sentenza del Tribunale di Roma – si parla della sentenza n. 78 del 4.1.2021 – ha affrontato la questione della “delega scritta” di cui all’art. 67 disp. att. cod. civ. sotto lo specifico aspetto del suo conferimento via e-mail “ordinaria” – e non P.E.C.. – e, quindi, della validità / invalidità della delega stessa ai fini della rappresentanza nell’assemblea condominiale

La questione

La fattispecie può essere schematicamente riassunta così:
 in punto di fatto
• l’amministratore di un determinato condominio di Roma convoca l’assemblea;
• un condomino, impossibilitato a partecipare personalmente, manda all’amministratore – e, per conoscenza, al condomino delegato – un e-mail “ordinario” con il quale delega il citato “secondo” condomino a partecipare all’assemblea anche in sua rappresentanza

 in punto di diritto
• un e-mail “ordinario” è sufficiente per conferire la “delega scritta” richiesta dalla legge?
• detto altrimenti: la delega per la rappresentanza all’assemblea condominiale, che sia stata conferita con un e-mail “ordinario”, è valida e, quindi, efficace, idonea a far sì che il condomino autore di tale e-mail debba essere considerato presente in assemblea?

Il quadro normativo di riferimento

La norma che “entra in gioco” è una sola: l’art. 67, primo comma, disp. att. cod. civ., ai sensi del quale “Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta”.

Nulla quaestio se la delega è conferita dal delegante di suo pugno, con firma autografa, in calce all’avviso di convocazione ovvero su altro foglio di carta consegnato al presidente e al segretario dell’assemblea.

Il punto da “mettere a fuoco”, quello che il Tribunale di Roma ha affrontato e risolto, è questo: quid iuris se la delega viene rilasciata con un semplice messaggio e-mail?

La pronuncia del Tribunale di Roma 4.1.2021 n. 78

Nello “sdoganare” il punto della validità della delega conferita via e-mail il giudice della capitale è molto chiaro e netto, verrebbe da dire quasi lapidario.
Queste le sue parole, concentrate in poche righe: “Ai sensi del novellato art. 67, 1° cpv. disp. att. c.c. ‘ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta’ ma nulla dice la norma in ordine alla forma di tale scritto che, dunque, bel può essere costituito da una semplice mail. La legge, infatti, non vieta di poter utilizzare questo mezzo per conferire la delega, fermo restando che stessa deve indicare in modo specifico, oltre all’oggetto del conferimento, anche il soggetto delegato .. ”.

Una considerazione critica

Chi scrive condivide, in linea di principio, il ragionamento del Tribunale di Roma:
• è vero che l’art. 67 disp. att. cod. civ. non contiene alcuna specifica indicazione circa la forma della delega, limitandosi a un cenno circa la necessità che questa sia “scritta”;
• è altrettanto vero che il messaggio e-mail è – e deve essere considerato – un messaggio in forma scritta.
Si tratta, infatti, di una scrittura digitale e, all’esito della stampa del messaggio, di un documento scritto, al pari – per portare qualche esempio – degli atti giudiziari depositati in una causa civile o dei contratti di locazione presentati all’ufficio del registro;
• tra l’altro, si sta parlando di una forma di scrittura che si è ormai diffusa – e non solo a livello lavorativo – molto capillarmente in tutta la popolazione e sarebbe decisamente anacronistico “chiudere gli occhi” di fronte a tale realtà.
Equivarrebbe – forse il paragone è sciocco, ma rende l’idea – a continuare a ritenere che le sole firme valide in calce agli atti notarili siano quelle apposte con la penna d’oca. Il che, oltre a risultare ridicolo, contribuirebbe a scavare e approfondire ulteriormente il solco, che troppo spesso separa la vita quotidiana delle persone dalla realtà delle aule in cui la giustizia è amministrata – per citare l’art. 101 Cost. – “in nome del popolo”.

Qualche perplessità suscita, invece, la circostanza che il Tribunale di Roma non abbia ritenuto di spendere qualche parola sul tema della firma del messaggio in questione e, quindi, della sua provenienza.

Si è detto della capillare diffusione della posta elettronica ed è ormai nozione di comune esperienza che questi messaggi non contengono una firma, se non quella scritta in calce al messaggio (che, peraltro, è solo eventuale e, comunque, apposta esattamente come – per carattere e corpo – il testo del messaggio medesimo).

A sommesso avviso di chi scrive sarebbe opportuno – e il Tribunale di Roma avrebbe auspicabilmente dovuto farlo – distinguere tra i messaggi che provengono da un indirizzo personale da quelli che giungono da un indirizzo condiviso o “anonimo” per la sua genericità.

Per essere più chiari:
• chi scrive non vede particolari difficoltà nel presumere – ovviamente, fino a prova contraria – che provenga da Mario Rossi un e-mail spedito dall’indirizzo mario.rossi@gmail.com;
• chi scrive ritiene, invece, più delicato e problematico giungere alla medesima conclusione sulla provenienza da Mario Rossi di un messaggio che, pur recante in calce le parole “Mario Rossi”, sia stato spedito dall’indirizzo – è ovviamente solo un esempio – commerciale@pippoimpiantielettrici.com.

In questo secondo caso, infatti, il solo elemento che sembra ricondurre il messaggio a Mario Rossi è rappresentato dalle parole “. Rossi” poste in calce al testo del messaggio stesso e forse è un po’ poco per presumere tale paternità del messaggio.

Sarebbe forse sensato e, quindi, opportuno che la paternità di questo genere di messaggi venisse – per così dire – confermata da ulteriori elementi. Per esempio, dai precedenti: l’amministratore, il quale in passato avesse già constatato e riscontrato che il condomino Mario Rossi utilizza abitualmente l’indirizzo commerciale@pippoimpiantielettrici.com e che i messaggi provenienti da questo e “firmati” Mario Rossi sono concretamente – per quanto alla loro provenienza – degni di fede, ben potrebbe ritenere di non mettere in dubbio la provenienza della delega dallo stesso condomino Mario Rossi.

avv. Marco Ribaldone