Factoring di Gianfranco Torriero (Vice Direttore Generale ABI)

0
91

Tratto da “ Lessico Finanziario “ di Beppe Ghisolfi – ARAGNO Editore

Il factoring è un contratto con il quale l’impresa cede a una società specializzata i propri crediti esistenti o futuri, al fine di ottenere subito liquidità e una serie di servizi correlati alla gestione del credito ceduto, cioè la loro gestione e la loro amministrazione, l’incasso e l’anticipazione dei crediti prima della loro scadenza.
La società di factoring, quindi, si assume l’onere di riscuotere l’importo dei crediti dietro pagamento di una commissione, e spesso fornisce anche finanziamenti all’impresa cliente sotto forma di anticipazioni sui crediti non ancora scaduti.

https://www.youtube.com/watch?v=zSoaGIW7x6w

Il riferimento normativo che regola il factoring è la legge n. 52 del 1991 (relativa all’acquisto dei crediti d’impresa) in cui è prevista l’esistenza di un apposi- to albo delle società che praticano la cessione dei crediti d’impresa. Il factoring, quindi, è un contratto atipico che trova applicazione in presenza di determinati presupposti:
• il cedente deve essere un imprenditore;
• il factor deve essere una banca o intermediario finanziario iscritto in un albo tenuto dalla Banca d’Italia;
• i crediti che vengono ceduti devono riguardare i contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa.