Lavoratori fragili: le novità del Decreto Sostegni

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Con il Messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021, l’INPS fornisce chiarimenti sulle tutele in favore dei “lavoratori fragili”

Introdotte dal Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) in modifica dell’art. 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27). Facendo seguito al Messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021, con cui erano state illustrate le previsioni in materia della Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178), l’Istituto rappresenta che il Decreto Sostegni (art. 15) ha esteso fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro alla degenza ospedaliera, precisando che la tutela è riconosciuta laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile. Peraltro, tale periodo non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base dei contratti collettivi di riferimento.

Si conferma inoltre che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in smartworking, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Pertanto, il provvedimento precisa che, secondo la normativa emergenziale succedutasi nel tempo, l’INPS procederà al riconoscimento della tutela in favore dei lavoratori fragili del settore privato, assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza.