RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER MOLESTIE DEL CONDUTTORE AGLI ALTRI CONDOMINI

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L’ordinanza della terza sezione della Corte di Cassazione n.22860 dell’Ottobre 2020 ha chiarito che le molestie arrecata ai vicini da parte di un affittuario possono costituire “un abuso del bene locato” e quindi comportare la violazione della norma di cui all’art. 1587 c.c. con conseguente risoluzione del contratto di locazione e “sfratto” dell’inquilino. L’articolo del codice civile sopramenzionato prevede che il conduttore debba utilizzare il bene locato con la diligenza del buon padre di famiglia e servirsene per l’uso stabilito nel contratto. Nel caso in esame la conduttrice aveva molestato i vicini di casa con insulti, imbrattando con vernice le loro porte e addirittura affiggendo all’interno dello stabile cartelli con ingiurie nei loro confronti. Peraltro nel contratto in questione vi era la clausola che vietava al conduttore di “compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile”. La Corte di Cassazione ha anche tenuto a precisare che il comportamento inadempiente che può portare alla risoluzione contrattuale può essere anche un solo episodio, che per la sua gravità andrà valutato dal Giudice. Quanto sopra suggerisce ai proprietari/locatari di inserire – a propria tutela – all’interno del contratto di locazione una clausola la quale preveda che comprovate molestie dell’ambito condominiale da parte dell’affittuario determinino la risoluzione del contratto con conseguente liberazione dell’immobile.

ardo monza