Bonus Asilo 2022, proroga al 30 giugno per depositare la documentazione

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Buone notizie per chi deve ancora cimentarsi con la richiesta per ottenere il Bonus Asilo 2022. Per i ritardatari, il consiglio è sempre quello di recarsi presso la sede più vicina della Cgil e chiedere ai servizi del Quadrato rosso, il Caaf e il patronato Inca, tutte le informazioni e l’aiuto di cui ha bisogno. Di seguito, con l’aiuto di Federico Toccacieli, del Consorzio Nazionale Caaf Cgil, e di Anna Bilato, del Collegio di presidenza dell’Inca, proviamo a fornire una sintesi delle scadenze e di ciò che serve per accedere a questo bonus.

Che cos’è

La Legge di Bilancio 2023, tra le misure previste per la famiglia, ha rinnovato il bonus per tutta la durata di quest’anno. Di che cosa parliamo? “Si tratta di un contributo erogato dall’INPS per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati o per forme di assistenza domiciliare riconosciuta”, fa il punto Federico Toccacieli.

A chi spetta

“Dobbiamo distinguere tra le prestazioni che sono ricomprese nel cosiddetto Bonus Asilo 2022. Il contributo asilo nido spetta al genitore di minore nato o adottato o affidato, che ha sostenuto il pagamento della retta relativa alla frequenza di un asilo nido pubblico o privato autorizzato. Il contributo per forme di assistenza domiciliare spetta, invece, al genitore convivente di minore nato, adottato o affidato, con età inferiore a 3 anni, impossibilitato a frequentare per l’intero anno gli asili nido in quanto affetto da gravi patologie croniche, attestate da un pediatra di libera scelta”.

Quanto spetta

Il beneficio è determinato in base all’indicatore della situazione economica equivalente del minore presente in domanda (ISEE minorenni) in corso di validità. Si ha pertanto diritto a: un massimo di € 3.000 (dieci rate da € 272,73 e una da € 272,70), nell’ipotesi di ISEE minorenni fino a € 25.000; un massimo di € 2.500 (dieci rate da € 227,27 e una da € 227,30) con ISEE minorenni da € 25.001 fino a € 40.000; un massimo di € 1.500 (dieci rate da € 136,37 e una da € 136,30) nelle seguenti ipotesi: ISEE minorenni oltre la già menzionata soglia di € 40.000, assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante. Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Come procedere

“Tramite l’attestazione dell’ISEE in corso di validità – ci spiega Federico Toccacieli – il contributo massimo erogabile è determinato, nel caso di pagamento delle rate dell’asilo nido, in base al valore dell’ISEE minorenni presente l’ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità. Da ciò ne consegue che, ai fini della misura, viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda. Viceversa, in assenza dell’ISEE valido o qualora sia richiesto dal genitore che non rientra nel nucleo familiare del minore, il contributo verrà erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a € 1.500 annui.

In caso di successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso verrà corrisposto l’importo maggiorato, sussistendone i requisiti, e non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti. È importante ricordare che, nel caso in cui l’ISEE presenti omissioni e/o difformità, l’importo verrà erogato nella misura minima

. Il richiedente la prestazione può, tuttavia, regolarizzare la situazione, entro il termine di validità della Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU), con una delle seguenti modalità: presentando idonea documentazione; presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse e/o difformemente esposte; rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In questo caso verrà disposto il conguaglio degli importi a partire dalla data di attestazione dell’ISEE con omissioni e/o difformità”.