Prezzi trasparenti: La Corte di Giustizia UE sottolinea la rilevanza del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni

0
44

Una recente sentenza della Corte di Giustizia UE, emessa nella causa C-330/23, ha stabilito che, per garantire la trasparenza e la correttezza delle vendite promozionali, ogni riduzione di prezzo pubblicizzata deve essere calcolata sulla base del prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti.  

Il caso specifico

La pronuncia trae origine da un contenzioso insorto tra un’associazione di consumatori tedesca con il discount Aldi Süd. L’associazione ha contestato il modo in cui la catena di supermercati promuoveva, nei suoi volantini settimanali delle offerte, le riduzioni di prezzo, indicate come “prezzi sensazionali”, ossia offerte presentate come particolarmente vantaggiose o straordinarie, con l’obiettivo di attirare l’attenzione dei consumatori.

L’associazione rilevava che il modo in cui il professionista calcolava il prezzo promozionale non era conforme alle previste normative, in quanto utilizzava, come base per calcolare la riduzione, il prezzo immediatamente precedente l’offerta, invece di prendere in considerazione il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti.

Nello specifico, nel volantino settimanale, Aldi Süd promuoveva una “super promozione” su prodotti freschi come banane e ananas. I prezzi di questi prodotti erano indicati accanto alle immagini: un prezzo ridotto in caratteri grandi (1,29 EUR per le banane e 1,49 EUR per gli ananas) e, in caratteri più piccoli, il prezzo precedente sbarrato (1,69 EUR per entrambi).

Per le banane, un riquadro con i colori della bandiera tedesca evidenziava la riduzione percentuale, mentre per gli ananas si utilizzava la dicitura “prezzo sensazionale”.

Sotto ciascun prezzo veniva riportata la frase: “Ultimo prezzo di vendita. Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni“, seguita da un’ulteriore indicazione (1,29 EUR per le banane e 1,39 EUR per gli ananas).

Pertanto, nonostante la dichiarazione del prezzo più basso, questo non veniva realmente utilizzato per calcolare la riduzione pubblicizzata. L’associazione di consumatori, ritenendo la pratica lesiva degli interessi dei consumatori, adiva il Tribunale del Land in Germania.

La domanda di pronuncia pregiudiziale

L’articolo 6bis della Direttiva UE 2019/2161, nota come direttiva “Omnibus” stabilisce che “ Ogni annuncio di riduzione di un prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione.

Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione del prezzo”.

Tuttavia, secondo il giudice tedesco detto articolo non specifica le modalità precise con cui tale informazione debba essere resa ai consumatori. Ed è per tale motivo che chiede alla Corte di pronunciarsi in merito.

Nello specifico il giudice chiede alla Corte, se l’articolo 6 bis debba essere interpretato nel senso che una percentuale indicata in un annuncio di riduzione di un prezzo può riferirsi unicamente al prezzo precedente e se tale articolo debba essere interpretato nel senso che le parti messe in evidenza per finalità promozionali dirette a sottolineare la convenienza di un’offerta se utilizzate in un annuncio di riduzione di un prezzo devono riferirsi al prezzo precedente.

In risposta, la Corte di Giustizia osserva che “Una riduzione di prezzo, annunciata da un professionista sotto forma di una percentuale o di una dicitura pubblicitaria diretta a sottolineare il carattere vantaggioso di un’offerta di prezzo, deve essere determinata sulla base del prezzo più basso applicato dal professionista nel corso di un periodo non inferiore a 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione di prezzo”.

La stessa afferma, pertanto, che non è sufficiente limitarsi a indicare il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni nelle comunicazioni commerciali: la riduzione resa in percentuale deve essere effettivamente calcolata rispetto a quel prezzo. Questo meccanismo impedisce ai professionisti di ingannare i consumatori aumentando prima il prezzo e poi simulando false riduzioni.

La trasparenza dei prezzi

La decisione della Corte rafforza la tutela dei consumatori, poiché evidenzia l’importanza di standard rigorosi e chiari in materia di pubblicità e sconti. Di conseguenza, le aziende devono garantire che le loro strategie promozionali rispettino i principi fondamentali di trasparenza e correttezza nelle comunicazioni commerciali. Questi principi sono sanciti dalla Direttiva Omnibus e, in Italia, dall’articolo 17-bis del Codice del Consumo.

Secondo cui, ogni annuncio che riguarda una riduzione di prezzo deve indicare chiaramente il prezzo più basso applicato dal professionista nei 30 giorni precedenti l’offerta. Questo significa che i commercianti non possono promuovere percentuali di scontistica non veritiere.

Per esempio, se un venditore pubblicizza uno “sconto del 50%” e il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era di 100 euro, dovrà indicare “100 euro” come prezzo precedente (barrato) su cui applicare la riduzione del 50%, anche se l’ultimo prezzo di vendita del prodotto fosse stato superiore.

È altrettanto importante che il prezzo di confronto sia presentato in modo chiaro, senza creare confusione o distogliere l’attenzione del consumatore da altre informazioni essenziali.

Il consumatore deve poter confrontare facilmente il prezzo ridotto con il prezzo pieno, per capire se lo sconto è effettivo e conveniente. La trasparenza dei prezzi è un diritto fondamentale per i consumatori, accedere a informazioni precise sui prezzi, consente ai consumatori di valutare se un prodotto o servizio è in linea con le loro aspettative e il loro budget.