TORINO – Non sempre è così e non con altri servizi – che funzionano bene – e con tutti i cittadini, ma ce ne sono alcuni, relativi a certi BPF, sui quali da anni centinaia se non migliaia di utenti che hanno comprato queste forme di risparmio soffrono e patiscono a nostro avviso ingiustizie, senza che nessuno intervenga con correttezza ed equità.
Lo Stato, si sa, è quell’apparato mastodontico e complesso che dovrebbe amministrare in democrazia i rapporti tra i cittadini ed erogare servizi dopo aver incassato giuste tasse.
Poste Italiane (P.I., sorte nel 1861) è la principale azienda di servizi postali, ma anche finanziari e assicurativi in Italia, attiva in diversi settori, tra cui la logistica, la corrispondenza e i pacchi, i servizi finanziari e assicurativi, i sistemi di pagamento, la telefonia e il mercato dell’energia.
Sotto l’aspetto organizzativo è una società per azioni a controllo pubblico, partecipata in parte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in parte dalla Cassa Depositi e Prestiti: questi ultimi sono ovviamente “lo Stato”.
Tra i servizi finanziari, P.I., diciamo così, “dà una mano allo Stato”, acquisendo denaro dagli utenti/cittadini per favorire gli investimenti ed il pagamento dei debiti dello stesso Stato, offrendo in cambio un certo interesse che è variabile, legato prevalentemente al periodo di emissione (inflazione, urgenza, andamento dei mercati, nazionale ed internazionale…) ed ai tempi del rimborso del capitale.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze lunedì 12 ottobre 2015 fa partire la privatizzazione di Poste Italiane, che diventa così una società per azioni (S.p.A.) rimanendo comunque un’impresa pubblica, con una partecipazione maggioritaria, come abbiamo visto, dello Stato. In particolare, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) detiene una quota significativa della società sia direttamente (29% ca.) sia tramite Cassa Depositi e Prestiti (CDP) (35% ca.), che a sua volta è controllata dal MEF.
Quindi, pur essendo una società per azioni quotata in borsa, Poste Italiane è soggetta a controllo pubblico, il che la rende un’impresa pubblica. La Corte di Giustizia Europea ha confermato questa natura pubblica, sottolineando che P.I. opera in condizioni normali di mercato, ma rimane sotto il controllo dello Stato.
E’ stata da tempo prevista una privatizzazione della maggioranza delle azioni di P.I. per questo 2025, ma in pratica non si è visto ancora nulla.
I Buoni Fruttiferi Postali (BPF) sono nati nel 1924 e sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, ma distribuiti esclusivamente da Poste Italiane. Quindi, mentre Poste Italiane non ha creato i BPF, ne è il canale di distribuzione. Quindi C.D.P. è l’ente che emette i Buoni Fruttiferi Postali, in quanto sono considerati uno strumento di investimento garantito dallo Stato Italiano.
“…pagabile con gli interessi maturati presso qualunque Ufficio postale, giusta la tabella a tergo”.
Così recitava (e recita ancora oggi) la dicitura posta a fronte di tutti i BPF emessi negli anni ’70 – ’80 – ’90…
Bene, allora scopriamo ora quanto vale un Buono Fruttifero Postale del 1996. Un BFP ordinario del valore di 1 milione di lire, vale oggi (21 apr 2025) secondo P.I., al netto delle tasse, 3959,00 euro.
Il valore di un BFP del 1997 varia a seconda della serie e della durata del buono. Per calcolare il valore preciso, è necessario conoscere la serie (es. …R, S, T) e il periodo di possesso, poi consultare le tabelle di rimborso di Poste Italiane o utilizzare il loro calcolatore online.
I buoni emessi nel 1997, in particolare, possono avere rendimenti differenti a seconda della data esatta di emissione e della serie.
Però, prima del Decreto del 1986 che ha variato unilateralmente in riduzione i tassi di interesse, il valore dei BPF emessi negli anni precedenti era molto più alto.
Se chi possiede, ad esempio, un buono degli anni ’90 e vuole incassarlo oggi non riceverà la somma prevista dalla tabella posta sul buono. Se contesta la riduzione del suo valore che opera P.I. l’azienda, in sostanza, risponde così:
…”… la tabella riportata sul retro del titolo non ha valore ai fini dell’esatta liquidazione del valore di rimborso.
Per completezza, è opportuno chiarire che la variazione in diminuzione operata con il citato decreto del giugno 1986 è avvenuta in virtù dell’art. 173 del codice postale – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 – che prevedeva la possibilità di estendere le variazioni dei tassi dei buoni postali fruttiferi “ad una o più delle precedenti serie”…
Tale D.P.R. è stato abrogato dall’art. 9 del Decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2000) e quindi non sarà più possibile operare variazioni dei tassi di rendimento dei buoni emessi in precedenza, fatte salve le variazioni già intervenute nel passato.
In ultimo Le precisiamo che l’art 5 del DM 13/06/1986 permetteva di utilizzare i buoni della serie precedente, debitamente aggiornati con il timbro della serie “Q/P”.
(Roma 27/05/2025 – Prot. PB 250105002)
La Segreteria del Capo dello Stato, interessata al problema, risponde in questi termini:
… le preciso che lo scrivente Servizio ha esperito nei suoi confronti ogni possibile intervento rimettendo la vicenda da lei illustrata all’attenzione e alle valutazioni di P.I. S.p.A. nonché del Ministero dell’Economia e delle Finanze. … In futuro quindi si rivolga a quegli indirizzi, in quanto questa Sede non è titolare di competenze in merito a quanto da lei rappresentato e non può in alcun modo travalicare i limiti costituzionalmente posti all’azione dei pubblici poteri.
(Segreteria generale del Presidente della Repubblica – Il capo del servizio 08/05/2025)
Da notare che il Ministero interessato non ha mai risposto.
A nostro avviso la gravità di questa anomala situazione sta in un solo ed unico atto: la mancata informazione ai sottoscrittori. All’epoca degli investimenti è stato detto che i titoli erano garantiti dallo Stato ma non è stato detto che i rendimenti promessi – e pure riportati nero su bianco sul retro! – non erano garantiti, potendo inoltre lo Stato modificare al ribasso, in qualunque momento, i tassi degli interessi per i buoni già sottoscritti!
Così, nel 1986 – quando l’inflazione è scesa dal 12,3% del 1983 al 4,2% – un “Decreto Legge” ha variato la nuova serie “Q” (ma anche le serie N-O-P…) nei rendimenti promessi, “in peggio”! Non solo: P.I – come diremo qui sotto – non sempre ha fatto le cose per bene… continuando a commettere errori a suo vantaggio.
I risparmiatori sono stati quindi beffati da una legge retroattiva che ha praticamente, mediamente, dimezzato il loro capitale a scadenza, e da atteggiamenti restrittivi dei loro legittimi interessi.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 26/2020 – ad un ricorso presentato – ha sentenziato che “… in merito ai Buoni postali è lecita la riduzione dei tassi per titoli sottoscritti prima del 1986…”
Ricordiamo, ancora, che vi sono varie altre sentenze in merito… e molti ricorsi in atto presso i tribunali… In questo “caos” – ovviamente!, chi ha denaro e l’età glielo permette – può affidarsi ad un avvocato e le vittorie dei risparmiatori non mancano in tutta Italia. Ad esempio, in Piemonte un noto cassazionista tra il 2017 ed il 2021 ha fatto recuperare oltre 1 milione di euro ai suoi clienti (La Repubblica, lunedì 9 settembre 2019, p. 11).
Per curiosità citeremo anche un caso originale ed insolito: sempre in Piemonte (La Repubblica, martedì 12 marzo 2019, cronaca, p. XI) l’Ufficiale Giudiziario si è recato nell’ufficio Postale più vicino al Tribunale e si fatto consegnare 27mila euro allo sportello (che P.I. non voleva pagare) consegnandoli ad un risparmiatore in virtù di una sentenza imposta dalla Cassazione già nel 2007.
La complessa materia ha avuto, in pratica, sentenze dalla magistratura ordinaria diverse, sentenze che ovviamente variano caso per caso; ad esempio la Cassazione in alcuni casi ha dato ragione a P.I. ma in altri ha riconosciuto (in più occasioni) che vi può essere una modifica in peggio dei rendimenti, ma solo per quelli in data antecedente il decreto 1986.
Il contenzioso tra P.I. e i risparmiatori per questo tipo di buoni degli anni ’80 e ’90 (in particolare la serie “Q”) comprende non solo il legale/improprio calo degli interessi con un Decreto retroattivo senza l’indispensabile informazione a priori, ma anche altre anomalie; ad esempio riportando i ridotti rendimenti dei primi soli 20 anni ma escludendo dal calcolo quelli dal 21° al 30° anno, oppure, in altri casi, dichiarando che i rendimenti potevano essere poi variati, ma spesso a modifiche già avvenute negli anni precedenti…
Concludiamo con la protesta verso il “pizzo imposto” al risparmiatore quando non si è clienti di P.I.
Oltre alle giuste tasse e trattenute, per il pagamento/rimborso dovuto per il BPF, infatti, vengono richiesti 14 euro a rimborso dell’assegno/vaglia che verrà consegnato (dietro domanda scritta, anche questa imposta all’utente) quando questo supera un certo valore (a cifre basse può essere richiesto il contante, anche se muoversi con tanto denaro in tasca è sempre un rischio).
Alle normali, evidentemente giuste proteste per questa ulteriore incongruità (il debitore P.I chiede di essere pagato per restituire il dovuto al suo creditore!) P.I. in risposte ufficiali afferma che ha ancora ragione l’azienda:
….siamo spiacenti informarla che se non si possiede un rapporto presso P.I. il rimborso di BPF il cui valore superi il limite di circolazione del contante previsto dalla legge, può avvenire solo tramite emissione di un Vaglia Circolare. L’emissione del Vaglia Circolare è un servizio le cui commissioni sono regolate dal rispettivo Foglio Informativo in allegato.
(Roma 27 gennaio 2025 – Prot. PB 259105002)…
…Poi P.I. conclude in bellezza con un sottile senso ironico. Alle ribadite proteste del risparmiatore che chiede un bonifico non un Vaglia Postale infatti ribadisce ancora un “no”, chiudendo la discussione:
…dopo ulteriori e più approfondite verifiche effettuate dalla struttura competente, siamo spiacenti comunicarle che al momento gli sportelli non sono abilitati a fare bonifici su conti di diversi Istituti… nello scusarci per il disagio arrecatole la ringraziamo per la segnalazione che ci consente di migliorare la qualità dei nostri servizi…(Gestione reclami finanziari – Roma 13/06/2025 Prot. PB – 250105002).
Scusate per il lungo leggere, ma siamo certi che questo articolo/ “barzelletta” oltre ad informarvi vi ha anche un po’ divertito. Per non piangere!
Il relatore dell’articolo e “Notizie in un click” sono ben lieti di ospitare chiunque abbia pareri diversi o dissenta per qualunque motivo da quanto qui scritto.
Franco Cortese Notizie in un click
Nella foto: un BPF “anonimo!” del 1993 con la tabella/impegno non rispettata/o nel suo rimborso alla scadenza.



