Le prestazioni socio-assistenziali a favore dei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer gravano sul Servizio sanitario nazionale perché inscindibilmente connesse alle prestazioni sanitarie. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con l’articolo 30 della legge n. 730 del 1983 che pone a carico del fondo sanitario nazionale «gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali» e con l’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie) che prevede la gratuità delle «prestazioni sociali a rilevanza sanitaria».
La sentenza
Lo ha stabilito la Corte di appello di Milano (sentenza n. 1644 del 2025) che, chiamata a giudicare sull’opposizione a un’ingiunzione di pagamento da oltre 26.000 euro per il ricovero in Rsa di una paziente affetta dal morbo di Alzheimer, ha dichiarato la nullità del contratto di assistenza «per contrarietà a norme imperative»


