Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9773 dell’11 dicembre 2025, ha stabilito che ai fini delle distanze delle costruzioni dal ciglio stradale rileva esclusivamente il “centro abitato” definito dal codice della strada e delimitato dalla giunta comunale
Non conta la presenza di aggregati edilizi continui o di un “centro abitato di fatto”, anche se formato da case vicine e compatte.
La decisione distingue nettamente la nozione di centro abitato ai fini viabilistici da quella urbanistica: mentre quest’ultima può basarsi su criteri empirici e discrezionali, il centro abitato viabilistico è una fattispecie legale vincolata, con parametri tassativi e insuscettibili di interpretazioni analogiche. La sentenza conferma inoltre che violare le distanze minime previste per le strade fuori dal centro abitato costituisce abuso edilizio, anche se l’immobile si trova in un aggregato continuo.
In pratica, per l’amministrazione comunale non c’è margine di flessibilità: per includere edifici nella perimetrazione del centro abitato ai fini stradali occorrono accertamenti tecnici e almeno venticinque edifici compatti, secondo i criteri stabiliti dal codice della strada.
Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato



