La legge 26 gennaio 2026 n. 14 introduce importanti novità in materia di veicoli fuori uso, intervenendo sul decreto legislativo 209/2003 e sul Testo unico ambientale
Il provvedimento chiarisce che il fermo amministrativo non può più essere opposto alla cancellazione dal Pubblico registro automobilistico dei veicoli destinati alla rottamazione, compresi quelli rinvenuti su strada, non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione.
Resta però esclusa qualsiasi forma di incentivo o contributo pubblico per l’acquisto di un nuovo veicolo qualora sul mezzo rottamato risulti iscritto un fermo amministrativo. La deroga non si applica invece ai casi di radiazione per esportazione.
La legge rafforza inoltre il ruolo di Comuni, Province, Città metropolitane ed enti proprietari delle strade, che possono attestare l’inutilizzabilità dei veicoli abbandonati e procedere, in assenza di opposizione del proprietario entro 60 giorni, alla rimozione, demolizione e cancellazione dal PRA. In presenza di esigenze di sicurezza, tutela ambientale o incolumità pubblica, la rimozione può avvenire immediatamente.
Viene anche disciplinato il rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità, inserita tra i servizi a domanda individuale dei Comuni, con tariffe determinate a livello locale. Per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, tale attestazione diventa documento necessario per la cancellazione dai registri.
Infine, il provvedimento inasprisce le sanzioni previste dal decreto 209/2003, portando a 10.000 euro la sanzione massima e a 3.000 euro quella minima, e conferma la clausola di invarianza finanziaria, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.



