Il fondo privato può essere sottratto alla caccia anche per motivi etici

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Il Consiglio di Stato annulla le limitazioni regionali: la richiesta del proprietario deve essere accolta se non ostacola il piano faunistico-venatorio

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 895 del 3 febbraio 2026, ha chiarito che i proprietari possono chiedere la sottrazione dei propri terreni all’attività venatoria anche per ragioni etiche o morali.

La sezione VI ha dichiarato illegittime le disposizioni regionali dell’Emilia Romagna che limitavano questa facoltà a casi tassativi, introducendo condizioni aggiuntive non previste dalla legge statale e regionale di rango primario.

Secondo la normativa vigente, sia l’articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sia l’articolo 15 della legge regionale Emilia Romagna 15 febbraio 1994, n. 8, la richiesta del proprietario deve essere accolta ogniqualvolta non ostacoli l’attuazione del piano faunistico venatorio.

Il Consiglio di Stato ha sottolineato che l’interesse del proprietario deve essere bilanciato con la pianificazione faunistico-venatoria, ma senza limitazioni arbitrarie, confermando che il diritto di sottrarre un fondo può fondarsi anche su motivazioni etiche o morali, riconosciute dalla giurisprudenza europea.

In questo modo, i proprietari conservano un ruolo attivo nella gestione dei propri terreni, mentre la Regione deve rispettare i limiti fissati dalla legge nazionale, senza introdurre restrizioni aggiuntive.