La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bolzano, con la sentenza n. 4 del 5 gennaio 2026, ha stabilito che gli immobili sottoposti a interventi di recupero edilizio non possono beneficiare delle agevolazioni IMU previste per i cosiddetti “beni merce”.
Nel dettaglio, restano esclusi dall’agevolazione i fabbricati interessati da interventi rilevanti come restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica, anche quando siano destinati alla vendita da parte dell’impresa. La normativa, infatti, riconosce il beneficio – aliquota ridotta fino al 2021 ed esenzione dal 2022 – esclusivamente agli immobili costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, purché non locati.
Nel motivare la decisione, i giudici hanno richiamato l’analogia tra la disciplina attuale e quella previgente, oltre a recenti pronunce della Cassazione, ribadendo un’interpretazione restrittiva della norma agevolativa.
Nel caso esaminato, una società attiva nella costruzione e ristrutturazione immobiliare si è vista negare il beneficio IMU, poiché gli immobili in questione erano oggetto di interventi di recupero edilizio e quindi non assimilabili ai fabbricati “nuovi” destinati alla vendita.



