Consiglio di Stato: la tutela della disabilità prevale sui vincoli urbanistici locali

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Con la sentenza n. 2990/2026 REG. PROV. COLL. (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 marzo 2026), il giudice amministrativo di appello ha affermato un principio di diritto di particolare rilievo in materia edilizia e tutela della disabilità.

Il Collegio ha chiarito che la disciplina sull’abbattimento delle barriere architettoniche, in quanto diretta attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, esprime un interesse pubblico primario alla piena integrazione della persona con disabilità, destinato a prevalere su regolazioni urbanistiche locali e su strumenti pianificatori comunali, come le NTA dei piani regolatori.

In questa prospettiva, le limitazioni poste dalla normativa urbanistica alla modifica di sagoma e prospetti degli edifici non possono essere applicate in modo tale da comprimere in modo sostanziale il diritto all’accessibilità e alla fruibilità dell’immobile, quando gli interventi siano strettamente funzionali alla rimozione di ostacoli alla mobilità.

Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che tali interventi, ove non comportino incremento di volumetria utile ma siano strumentali a garantire l’uso effettivo dell’abitazione da parte di persone con disabilità, devono essere valutati alla luce del principio di proporzionalità e del bilanciamento tra interessi pubblici, con prevalenza del diritto fondamentale alla non discriminazione e all’inclusione sociale.

Il principio affermato si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che riconduce la normativa sull’accessibilità a un livello di tutela rafforzata, idoneo a incidere anche sulle scelte pianificatorie e regolatorie degli enti locali.