Con sentenza n. 00134/2026 REG.PROV.COLL. (ric. n. 00198/2025), il TAR Friuli Venezia Giulia ha affermato un principio di diritto rilevante in materia di autorizzazioni alle strutture per minori: le comunità socio-educative non possono estendere la propria attività alla somministrazione strutturata e continuativa di farmaci, quando tale attività non sia compresa nel titolo autorizzativo rilasciato.
Secondo il Tribunale, la distinzione tra ambito socio-educativo e ambito socio-sanitario non è meramente formale, ma incide direttamente sulla legittimità dell’attività svolta.
In particolare, la gestione di terapie farmacologiche, soprattutto quando riferite a trattamenti psichiatrici o neurologici, rientra nei percorsi di natura socio-sanitaria e richiede specifica autorizzazione e accreditamento.
Il TAR chiarisce inoltre che il controllo dell’amministrazione non implica una rivalutazione clinica delle condizioni dei minori ospitati, ma consiste nella verifica della coerenza tra attività concretamente svolta e titolo autorizzativo. Ne deriva che l’eventuale prescrizione medica dei farmaci non è elemento sufficiente a legittimare l’erogazione del servizio all’interno di strutture non abilitate.
Il principio affermato è che la tutela della salute dei minori non può essere perseguita attraverso lo svolgimento di attività extra ordinem rispetto all’autorizzazione amministrativa, dovendo invece essere garantita tramite il corretto inquadramento nei percorsi assistenziali previsti dall’ordinamento.
La decisione (TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sent. 24 febbraio 2026, n. 00134/2026) conferma quindi la centralità del sistema autorizzatorio come strumento di delimitazione delle competenze tra servizi socio-educativi e socio-sanitari, ribadendo il principio di tipicità delle prestazioni erogabili dalle strutture accreditate.



