Concessioni demaniali provvisorie, il titolo spetta solo al concessionario scaduto

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Il TAR Calabria, Sezione II, sentenza 24 agosto 2026, n. 1607/2026 (ricorso n. 1110/2024) ha precisato i limiti di applicazione della concessione demaniale marittima provvisoria, escludendone l’utilizzabilità da parte di chi non sia già titolare di una concessione scaduta.

Il principio assume particolare rilievo perché delimita l’ambito dell’art. 10 del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, chiarendo che la concessione provvisoria non costituisce uno strumento attraverso il quale un soggetto privo di un precedente titolo possa ottenere, anche temporaneamente, la disponibilità di un’area demaniale marittima. L’istituto può infatti regolare unicamente i rapporti tra il Demanio e il concessionario titolare di una concessione scaduta, nelle more della sua rinnovazione.

La controversia riguardava il ricorso proposto da Azzurra Ranieri, quale amministratrice e legale rappresentante di Ranieri Group di Ranieri Antonio & C. S.a.s., Ranieri Group S.r.l. e Ranieri Cantieri Nautici S.r.l., contro il Comune di Soverato, nonché nei confronti di Ranieri International Service S.r.l. e Motonautica F.lli Ranieri S.r.l.. La Ranieri Group S.r.l. aveva chiesto al Comune il rilascio di una concessione demaniale marittima provvisoria, senza essere però titolare di una precedente concessione scaduta.

Proprio questa circostanza, secondo il TAR, rendeva l’istituto invocato inapplicabile ab origine. La società, non essendo titolare di una concessione demaniale marittima scaduta, non poteva essere beneficiaria del titolo provvisorio e, conseguentemente, non disponeva di un interesse giuridicamente tutelabile né rispetto al diniego dell’amministrazione né rispetto alle concessioni provvisorie rilasciate ad altri operatori sul medesimo specchio d’acqua.

Il Collegio ha inoltre rilevato che, anche a voler ritenere originariamente sussistente l’interesse al ricorso, questo sarebbe comunque venuto meno con la scadenza delle concessioni provvisorie impugnate, fissata al 31 dicembre 2024.

La pronuncia si inserisce nel precedente contenzioso sulle concessioni demaniali marittime del Comune di Soverato. Con la sentenza TAR Calabria, Sez. II, 22 aprile 2024, n. 653, poi confermata dal Consiglio di Stato, 10 aprile 2025, n. 3093, erano state annullate le proroghe generalizzate delle concessioni, in contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, affermando l’obbligo dell’amministrazione di procedere alla gara delle concessioni scadute.

La nuova decisione, tuttavia, si concentra su un profilo distinto: la concessione provvisoria non può trasformarsi in una modalità alternativa di accesso al bene demaniale per soggetti che non siano già titolari di una concessione scaduta.

Il TAR Calabria ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio.