Arriva in Consiglio dei ministri, un disegno di legge per rafforzare il contrasto alla violenza sulle donne. Il ddl, di cui Askanews ha visionato una bozza, prevede che il tribunale imponga “il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone”.
Sarà possibile anche “imporre ulteriori limitazioni” quando “la frequentazione dei luoghi” sia “necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze”.
Se “sussistono motivi di particolare gravità”, il presidente del Tribunale può disporre la sorveglianza con braccialetto elettronico, “previo accertamento della relativa fattibilità tecnica” per il rispetto “del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell’obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale”.
Chi contravviene al divieto di avvicinamento “è punito con la reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l’arresto anche fuori dai casi di flagranza”.
Alle persone sospettate di violenze contro le donne potrà anche essere applicato (articolo 9) l’arresto in flagranza differita “sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto”, sempre che “l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”. Le pene previste dal codice penale “sono aumentate se il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito” anche “anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento”. Inoltre si procede d’ufficio “quando il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento”.
La sospensione condizionale della pena (art. 13) è subordinata “alla partecipazione e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero” e “qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce comunque inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione”.



