Si è concluso l’iter per l’istituzione dell’organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra consumatori e imprese di assicurazione, denominato “Arbitro Assicurativo” (AAS). Vediamo nel dettaglio.
L’Arbitro Assicurativo (AAS)
L’Arbitro Assicurativo sarà operativo dal 15 gennaio 2026 presso l’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) per risolvere le controversie tra consumatori (e terzi danneggiati con azione diretta) e imprese/intermediari assicurativi italiani. A differenza dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito nel 2009 e dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito nel 2016, l’Arbitro Assicurativo arriva con notevole ritardo in un ambito, come quello assicurativo, in cui numerosi sono i contenziosi che interessano i consumatori, andando a completare quel tassello ancora mancante nella tutela a 360 gradi dei consumatori.
Finora, infatti, i consumatori ricevevano un’adeguata tutela soltanto in caso di contenziosi Rc auto, grazie alla conciliazione paritetica, uno strumento di risoluzione stragiudiziale rapido ed economico fortemente voluto da Adiconsum, ottenuta a seguito di Accordi/Protocolli d’intesa stipulati tra Associazioni dei Consumatori riconosciute dalla legge e singola Azienda o Associazioni/Federazioni, e disciplinata da un apposito Regolamento di Conciliazione contenente le modalità pratiche di svolgimento della procedura in tutte le sue fasi. Er saperne di più, clicca qui
L’istituzione dell’Arbitro Assicurativo estende quindi la tutela degli assicurati anche agli altri tipi di polizze assicurative.
Principali caratteristiche dell’Arbitro Assicurativo
- Ambiti di intervento: controversie su contratti assicurativi vita e danni, incluse violazioni di adeguatezza, ritardi nelle prestazioni, mancata consegna documenti, sconti RC auto obbligatori, abbinamenti irregolari di coperture non assicurative e chiarezza della documentazione
- Limiti risarcitori: fino a 300.000 € per polizze vita ramo I con solo caso decesso; 150.000 € per altri rami vita; 25.000 € generali; 2.500 € per RC con azione diretta del terzo danneggiato
- Procedura: ricorso telematico obbligatorio dopo reclamo non soddisfacente all’impresa (entro 12 mesi); costo 20 € per il ricorrente (rimborsabile in caso di accoglimento); contributo fisso per impresa (200 €) o intermediario (100 €)
- Decisione: basata solo su documenti, entro 90 giorni (prorogabili una volta); non vincolante per il consumatore, ma vincolante per impresa/intermediario (con sanzioni in caso di inottemperanza, come pubblicazione della decisione)
- Composizione: collegi di 5 membri (presidente e 2 nominati IVASS, 1 dalle imprese, 1 dagli intermediari o consumatori a seconda del caso). Primo collegio presieduto da Concetta Brescia Morra
- Esclusioni: intermediari in libera prestazione di servizi (per loro si usa la rete europea FIN-NET) e alcune controversie specifiche (es. sinistri Fondo vittime strada/caccia o CONSAP)
- Obblighi informativi: dal 27 novembre 2025 le compagnie e intermediari devono aggiornare siti web, social, documenti precontrattuali (DIP aggiuntivo, MUP) e informativa per indicare l’Arbitro Assicurativo e le procedure ADR, con termine ultimo 14 gennaio 2026.
Per maggiori dettagli e modalità di ricorso: www.arbitroassicurativo.org



