Dopo più di 33 anni, lo scorso 12 luglio è entrata in vigore la disciplina della procedura prevista fin dal 1993 dall’articolo 142 del Codice della strada. Il decreto arriva anche due anni dopo l’ordinanza della Corte di Cassazione che aveva definitivamente stabilito che solo gli autovelox omologati (e quindi nessuno prima della data dell’11 luglio) possono essere riconosciuti come prova della violazione dei limiti di velocità. Vediamo nel dettaglio.
Cosa fare se arriva una multa
Dall’entrata in vigore del Decreto si aprono due possibilità per le multe per eccesso di velocità arrivate prima e dopo il 12 luglio 2026:
prima del 12 luglio 2026: Tutti i verbali possono essere impugnati per violazione accertata con apparecchiatura non omologata; si hanno 30 giorni di tempo dalla notifica del verbale per presentare il ricorso al giudice di pace e 60 se il ricorso è presentato al prefetto
dopo il 12 luglio 2026: L’accertamento della violazione può essere considerato validosolo se ricorrono quattro condizioni:
- violazione accertata con apparecchio omologato
- l’apparecchio è registrato nella specifica banca dati del Ministero dei Trasporti
- l’apparecchio è stato sottoposto a taratura iniziale prima della messa in esercizio e, successivamente, a taratura periodica con cadenza almeno annuale
- l’apparecchio stato impiegato rispettando le norme di impiego. Se l’autovelox è impiegato dove non si può, il verbale può essere impugnato anche se lo strumento è omologato, registrato e tarato.



