Per la Cassazione il contratto non registrato deve considerarsi nullo e i pagamenti non dovuti. Codacons: sei mesi dal rilascio dell’immobile per chiedere la restituzione
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In tema di locazione, la Corte di Cassazione con una recente sentenza ha dato ragione all’inquilino condannando il proprietario a restituire i canoni pagati in relazione ad un contratto di affitto mai registrato.
Il contratto mai registrato è da considerarsi nullo e improduttivo di effetti fin dall’origine con la conseguenza che eventuali pagamenti effettuati sarebbero privi di causa e perciò da restituire, salvo richiesta entro 6 mesi dal rilascio dell’immobile.
“I contratti di locazione non registrati sono un fenomeno molto diffuso da cui derivano importanti conseguenze in capo a tutte le parti – commenta il presidente Codacons Marco Donzelli – l’inquilino ha però importanti tutele da esercitare nel termine di 6 mesi dal rilascio. Scriveteci a info@codaconslombardia.it per ricevere assistenza e tutela legale”



