La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26696 del 3 ottobre 2025, interviene sul tema della tassazione degli stabilimenti balneari chiarendo che anche l’arenile in concessione demaniale è soggetto alla TARI.
Nel caso esaminato, i giudici hanno stabilito che la porzione di spiaggia su cui insiste lo stabilimento non può essere considerata un elemento accessorio o pertinenziale rispetto alle strutture edilizie, ma costituisce parte integrante dell’attività economica svolta dal concessionario.
Proprio per questa ragione, l’arenile rientra tra le superfici assoggettabili alla tassa sui rifiuti, in quanto direttamente collegato alla produzione di rifiuti derivante dall’attività turistica e balneare.
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza già consolidata, richiamando precedenti analoghi e facendo leva sull’articolo 62 del decreto legislativo n. 507 del 1993, che disciplina i presupposti per l’applicazione del tributo.
Con questa pronuncia, la Cassazione rafforza dunque l’orientamento secondo cui l’utilizzo economico delle aree demaniali, anche se non edificate, comporta l’obbligo di contribuzione alla TARI.



