In proposito, si ricorda che l’art.65, comma 6, del dl n.73/2021 aveva disposto l’esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone unico di cui all’art.1, commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019, per i soggetti esercenti le attività di cui all’art.1 della legge n. 337/1968 (circhi equestri e dello spettacolo viaggiante), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.
Il comma 4 del medesimo articolo ha, quindi, incrementato il relativo fondo per la perdita di gettito di ulteriori 3,5 milioni di euro, prevedendo che alla ripartizione delle risorse si provvedesse con uno o più decreti del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le modalità di accesso al riparto del fondo sono le medesime dell’anno 2021.
Per cui, i Comuni dovranno trasmettere i dati occorrenti per il ristoro esclusivamente per via telematica, mediante apposito modello reso disponibile dalla Direzione Finanza locale del Ministero dell’Interno. Il modello, che andrà sottoscritto mediante apposizione di firma digitale del responsabile del servizio finanziario, è reperibile nel Sistema di trasmissione delle certificazioni degli Enti Locali (CERTIFICATI TBEL, altri certificati), che è l’unico canale di invio ammissibile. Il Ministero dell’Interno precisa che anche il ritardo nell’effettuazione della certificazione non permetterà l’accesso al riparto del fondo.
Fonte: Ifel


