La Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza n. 3657 del 20 novembre 2025, ha chiarito che la proroga “automatica” delle concessioni demaniali marittime prevista dalla legge non esclude di per sé la responsabilità per occupazione abusiva.
Secondo la Corte, la proroga prevista dall’art. 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 25, è valida solo se esiste un provvedimento concessorio espresso e formalmente valido da parte della pubblica amministrazione.
In assenza di tale atto, la titolarità della concessione non si considera consolidata, rendendo possibile la configurazione del reato previsto dall’art. 1161 del codice della navigazione.
La sentenza conferma l’interpretazione restrittiva delle proroghe “ex lege” e sottolinea l’importanza del rispetto delle procedure amministrative per l’uso del demanio marittimo.



