Diniego della cittadinanza per matrimonio: decide il giudice ordinario

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Secondo la recente sentenza del TAR Piemonte del 15 gennaio 2026, n. 15, le controversie relative al diniego della cittadinanza italiana per matrimonio rientrano di norma nella giurisdizione del giudice ordinario

Ciò vale salvo nei casi in cui l’Amministrazione abbia esercitato poteri discrezionali legati a motivi di sicurezza della Repubblica, come previsto dall’art. 6 della legge n. 91/1992.

La decisione conferma orientamenti analoghi di altri tribunali amministrativi, ribadendo che la valutazione del rigetto della naturalizzazione spetta principalmente al giudice civile, a meno che non intervengano specifiche questioni di sicurezza nazionale.