Femminicidio, bozza ddl: “È un’aggravante punibile con l’ergastolo”

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Nella bozza del disegno di legge sull’introduzione del delitto di femminicidio, all’esame del Cdm nel pomeriggio, si legge che “chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo. Fuori dai casi descritti precedentemente, si applica l’articolo 575” del codice penale, che prevede una pena non inferiore a 21 anni.

La bozza prevede poi delle soglie limite alla pena. “Quando ricorre una sola circostanza attenuante, ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle aggravanti” e nel caso in cui “la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni 24. Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle aggravanti”, “e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni 15”.