DISPOSTA ANCHE INTERDIZIONE DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE PER IL
COMMERCIALISTA
I Finanzieri della Compagnia di Faenza, all’esito di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, hanno dato esecuzione alla misura interdittiva dell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di un commercialista veneto, disposta dal Tribunale alla sede.
Quest’ultimo, infatti, sulla base degli elementi raccolti, avrebbe supportato fattivamente le illecite condotte poste in essere da un imprenditore che, anche attraverso prestanome, aveva continuato a gestire di fatto una nota rete di empori – con punti vendita in Faenza, Occhiobello (RO) e Cervignano del Friuli (UD)- attraverso numerose società che, pur avendo maturato ingenti debiti tributari, non avevano mai versato le imposte.
Un sistema collaudato e più e comunemente noto come “apri chiudi”, poiché la società indebitata viene dopo poco tempo sostituita da una nuova partita IVA, che continua ad operare con le stesse modalità della precedente, finché non viene, a propria volta, sostituita da una successiva compagine.
Nel contempo, i proventi dell’evasione fiscale venivano progressivamente dirottati verso la Cina, ovvero il paese di origine dell’imprenditore, mediante fatture fittizie emesse da una fitta rete di imprese in realtà inesistenti e cioè funzionali solo a documentare costi per operazioni commerciali mai avvenute.
L’operazione, denominata “Orient Express”, ha già consentito di deferire all’Autorità Giudiziaria 20 soggetti ritenuti, a vario titolo, responsabili di frode fiscale, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, pervenendo al sequestro di patrimoni illeciti per 10 milioni di euro e alla liquidazione dei compendi aziendali attraverso la nomina di un amministratore giudiziario.
Misure particolarmente incisive che sono state confermate dal Tribunale di Ravenna anche a seguito dei ricorsi presentatati dagli indagati.
A tale quadro, in considerazione delle specifiche responsabilità che la normativa prevede, ricorrendone i presupposti, per il consulente fiscale, si aggiunge ora il citato provvedimento interdittivo emesso nei confronti del professionista, le cui responsabilità fanno sostanzialmente riferimento al contributo fornito al proprio assistito al fine di perpetuare la menzionata, continua, sottrazione al pagamento dei debiti tributari.
L’attività di servizio testimonia l’impegno profuso dalla Guardia di Finanza nel contrasto all’evasione fiscale e al riciclaggio mediante l’effettuazione di indagini che, contestualmente, mirano alla ricostruzione delle condotte fraudolente, all’individuazione degli effettivi responsabili e alla conseguente aggressione dei patrimoni e delle
disponibilità finanziarie dai medesimi illecitamente accumulati.
Ciò a tutela dell’Erario, nonché degli operatori rispettosi delle regole e dei lavoratori, in una prospettiva di garanzia del regolare funzionamento dei meccanismi di libera concorrenza.
Occorre comunque evidenziare che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, indipendentemente dagli elementi indiziari raccolti che hanno portato all’emissione dei provvedimenti cautelari, per il principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità derivanti dal contesto investigativo descritto saranno definitivamente accertate solo a seguito di sentenza irrevocabile di condanna.



