Garantisti con chi è accusato di corruzione, concussione e simili. Manettari con gli altri, con chi imbratta, chi manifesta, chi occupa. È la legge severa con i “poveracci” e docile con i colletti bianchi. O meglio, è la legge così come la sta disegnando, a botta di nuovi reati (cancellandone altri), il governo. Intanto i pubblici ufficiali possono tirare un sospiro di sollievo: non correranno più il rischio di incorrere nell’abuso d’ufficio, da poco abolito.
E potrà essere meno preoccupato anche chi viene accusato di pagare, o intascare, tangenti: nel caso sia incensurato e ci sia il solo pericolo di reiterazione del reato non rischia neanche il carcere. Perché? A inizio agosto il governo ha espresso parere favorevole a un ordine del giorno che riguarda la possibilità di valutare la misura cautelare per pericolo di reiterazione nei confronti degli incensurati solo in caso di “reati di grave allarme sociale”. Ma è esclusa la corruzione e delitti simili. Per non parlare poi della riduzione delle sanzioni per chi evade prevista dalla riforma fiscale.
Non va allo stesso modo per gli altri: per chi protesta, chi manifesta il proprio pensiero, magari bloccando le strade. Se viene commesso un reato è giusto che sia punito. Ma in che modo? Molto più severamente di chi – ad esempio – distribuisce mazzette? Evidentemente sì, a giudicare dalle pene inasprite per molti reati così come prevede il ddl Sicurezza che, approvato alla Camera, ora deve essere esaminato in Senato. Già c’era stato il tanto discusso decreto Rave, che punisce con pene da 3 a 6 anni chi “organizza l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui” per “un raduno musicale”. Adesso nel ddl Sicurezza di delitti ne sono stati introdotti altri, con pene più elevate. Vediamo quali.
ART. 10: OCCUPAZIONE.
Il ddl Sicurezza prevede l’inasprimento della pena per chi occupa, con violenza o minaccia, un immobile. Il codice penale puniva già comportamenti simili. Basti pensare al reato di invasione di terreni o edifici, con pene fino a 4 anni, o il reato di “turbativa violenta del possesso di cose immobili”, pene fino a 2 anni. Il legislatore ora vuole introdurre l’articolo 634 bis che punisce, con pene da 2 a 7 anni, chiunque occupi, con violenza o minaccia, un immobile.
ART. 11: AGGRAVANTI.
Tra le circostanze aggravanti si vuole inserire – aggiungendo l’articolo “11-decies” – quella che riguarda coloro che commettono il fatto vicino a stazioni ferroviarie o metropolitane.
ART. 12: DANNEGGIAMENTO.
Ampliato il reato di danneggiamento. Nel codice penale, l’articolo 635 prevede che chi “distrugge, disperde, deteriora” le “cose mobili o immobili altrui” è punito con reclusione da 6 mesi a 3 anni. Ora si aggiunge che “se i fatti sono commessi con violenza o minaccia” la pena viene inasprita: da 1 anno e mezzo a 5 anni.
ART. 13: DASPO URBANO.
I questori potranno “disporre il divieto di accesso” in determinati luoghi pubblici nei confronti di denunciati o condannati (anche con sentenza non definitiva) nel corso dei 5 anni precedenti per delitti contro la persona o il patrimonio.
Valeria Pacelli


