Imposta di soggiorno: Corte dei Conti rinvia al giudice tributario

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La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, con la sentenza n. 55 del 25 febbraio 2026, ha stabilito che le controversie sul mancato versamento dell’imposta di soggiorno non rientrano nella giurisdizione contabile, ma spettano al giudice tributario.

Secondo la Corte, l’obbligo di versamento da parte dei gestori di strutture ricettive ha natura esclusivamente tributaria. Ciò comporta che gli operatori non sono più considerati agenti contabili, e il mancato riversamento dell’imposta non configura peculato né responsabilità erariale diretta.

La decisione conferma un principio di diritto chiaro: tutte le liti legate a somme dovute per l’imposta di soggiorno devono essere trattate nell’ambito del contenzioso tributario, e non dalla Corte dei Conti, mentre l’amministrazione può comunque attivarsi per il recupero secondo le norme fiscali.