Locale abusivo e stop all’attività: non è autotutela ma “decadenza accertativa”

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Il provvedimento con cui il Comune inibisce la prosecuzione di un’attività commerciale perché i locali che la ospitano sono abusivi non è un atto di autotutela decisoria, ma una “decadenza accertativa”: non si applicano, dunque, le garanzie procedimentali e i limiti temporali che l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 impone all’annullamento d’ufficio. È il principio affermato dal TAR Campania, sez. III, con la sentenza 17 agosto 2026, n. 4986, che ha respinto i ricorsi riuniti proposti contro il diniego di condono di un chiosco e la conseguente chiusura del pubblico esercizio.

Il Collegio muove dal potere-dovere di qualificazione giuridica dell’atto: in base al principio iura novit curia, il giudice amministrativo può attribuire al provvedimento impugnato un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti — e dall’amministrazione — valutandolo sulla base dei suoi elementi sostanziali (richiamati Cons. Stato, sez. IV, 23 luglio 2025, n. 6538, e sez. VI, 19 maggio 2023, n. 4987).

Applicando tale criterio, la sentenza esclude che l’ordinanza inibitoria, formalmente qualificata come revoca, possa essere ricondotta all’annullamento d’ufficio o ad altre ipotesi di ritiro.

Si tratta invece di una decadenza accertativa, che si colloca «all’interno di una potestà pubblicistica di carattere sanzionatorio/ripristinatorio», riconosciuta alla P.A. per salvaguardare l’interesse pubblico di settore e correlata all’accertamento dell’inosservanza di obblighi che il privato si era impegnato a rispettare.

La differenza è strutturale: l’amministrazione non compie alcun riesame dell’atto sotto il profilo della legittimità o dell’opportunità, ma un apprezzamento del comportamento tenuto dal destinatario durante lo svolgimento del rapporto. Ne consegue l’inapplicabilità dei presupposti dell’autotutela — ragioni di interesse pubblico, termine ragionevole, ponderazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

La pronuncia si inserisce in un filone in via di consolidamento della stessa Sezione (TAR Campania, Napoli, sez. III, 9 marzo 2026, n. 1615; 29 dicembre 2025, n. 8485; 4 gennaio 2024, n. 98) e si salda al principio, ormai stabile, per cui il legittimo esercizio dell’attività commerciale è ancorato alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali, «sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l’intera durata del suo svolgimento»: accertata l’abusività, l’autorità ha il potere-dovere di inibire l’attività, in attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, che non tollera l’esercizio dissociato dei poteri comunali in materie obiettivamente collegate come urbanistica e commercio.

Sul versante edilizio, il TAR ribadisce che per le opere ricadenti in area vincolata il silenzio assenso sull’istanza di condono, ex artt. 32 e 35 della legge n. 47/1985, decorre dai ventiquattro mesi successivi al parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, e soltanto se tale parere sia favorevole all’istante.

Precisa inoltre che il vincolo paesaggistico sopravvenuto all’edificazione non opera retroattivamente, ma non può nemmeno considerarsi inesistente: l’amministrazione deve valutare l’attuale compatibilità del manufatto con le esigenze di tutela, secondo il quadro normativo vigente al momento dell’esercizio del potere.