Il Dicastero dell’Economia, Cultura e Innovazione, in sigla MEKI, ha pubblicato in sede di consultazione pubblica un disegno di legge volto a riformare “le concessioni e i partenariati pubblico-privati (PPP)” per creare un sistema più trasparente, competitivo e attrattivo a beneficio degli investimenti privati nei settori di interesse pubblico strategico
La normativa così proposta prevede procedure per accrescere le condizioni di chiarezza e trasparenza sui progetti candidati, i quali saranno sottoposti a un filtro formato da studi di fattibilità approfonditi e da una vera e propria competizione per la selezione degli offerenti. Al Ministero delle Finanze sarà assegnato un ruolo/chiave per valutare l’impatto dei contratti sul bilancio dello Stato, per evitare passività latenti o rischi fiscali a lungo termine.
L’impianto legislativo introduce poi una restrizione nei confronti delle proposte non richieste dallo Stato ovvero provenienti dal settore privato di iniziativa di quest’ultimo: saranno ammesse solo nei settori strategici e saranno comunque sottoposte a un concorso aperto.
La nuova legge intensifica le opportunità per gli investimenti in infrastrutture, energia, ambiente, istruzione, sanità, turismo e tecnologia, dove il Governo Rama mira a collaborare con capitali e con primari fondi privati per uno sviluppo a lungo termine, senza oneri per la fiscalità generale e in maniera sostenibile per l’utenza finale.
Il progetto definisce ruoli chiari secondo il principio di sussidiarietà istituzionale: il Ministero dell’Economia per la strategia nazionale dei PPP, il Dicastero delle Finanze per il controllo sugli impatti di bilancio, l’Agenzia per gli appalti pubblici per le procedure tecniche e l’affiancamento alle autorità contraenti e stazioni appaltanti.
Secondo il disegno di legge, la durata del contratto potrà variare dai 5 ai 35 anni, a seconda dell’ambito settoriale dell’intervento e dell’esigenza di garantire un ritorno remunerativo equo sull’investimento presentato, ammesso e avviato. La proroga dell’arco temporale è consentita solo in conformità alla legge e in conseguenza di modifiche contrattuali rese necessarie da evidenze oggettive quali calamità naturali, cambiamenti ambientali o servizi aggiuntivi non rinunciabili. Il limite massimo per le modifiche tollerate non potrà comunque superare il 50 per cento del valore del contratto, senza modificare la natura del progetto che richiederà l’approvazione del Ministero delle Finanze.
Il contratto di PPP, ovvero il partenariato misto, può essere trasferito a un terzo soggetto aziendale che soddisfi i criteri tecnici oggettivi, solo con il consenso della stazione pubblica appaltante e del Ministero delle Finanze. Se il progetto prevede un sostegno fiscale, è necessaria anche una decisione collegiale del Consiglio dei ministri.
Il subappalto, parimenti, è consentito fino al 50 per cento del valore del contratto, previa approvazione della stazione appaltante. Quest’ultima può pagare direttamente i subappaltatori, senza però esonerare l’appaltatore principale dalla propria responsabilità sulla sicurezza delle opere.
Dopo la firma dell’intesa, le parti redigono un piano di attuazione, che viene depositato presso l’Agenzia per gli appalti pubblici entro i successivi 5 giorni. La stazione appaltante riferisce regolarmente al Ministero delle Finanze sullo stato di avanzamento del contratto e al termine viene redatta una relazione finale di attuazione.
Il disegno di legge prevede anche circostanze in cui un contratto viene dichiarato invalido, ad esempio se è stato firmato in violazione della procedura o senza rispettare i termini per i reclami terzi. La Commissione per gli appalti pubblici ha il diritto di imporre misure punitive, tra cui multe e limiti di tempo, per proteggere l’interesse pubblico.
La nuova legge racchiude in conclusione una clausola transitoria per cui non si applica con effetto retroattivo ai contratti di concessione sottoscritti prima della sua entrata in vigore, e che continueranno ad essere attuate secondo le modalità previste dalla legge precedente e a oggi vigente, ma è necessario che il registro venga aggiornato entro 6 mesi successivi.

