Niente accesso difensivo se decaduto il termine di produzione documentale

0
4

Secondo il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 1143 del 13 febbraio 2026, una parte di un giudizio civile decaduta dal termine per la produzione documentale ex art. 171-ter c.p.c. non può ottenere l’accesso ai documenti amministrativi con finalità probatorie.

Il diniego è legittimo quando non esiste un collegamento concreto e attuale tra gli atti richiesti e le esigenze del processo, e la parte non ha chiesto né l’autorizzazione al deposito tardivo né la rimessione in termini.

La decisione si inserisce nella consolidata giurisprudenza in materia di diritto di accesso amministrativo, come ricordato nelle sentenze precedenti del CdS e dei TAR regionali.