Quando c’è un pericolo per l’incolumità pubblica, il Comune non deve capire prima di chi sia, esattamente e per intero, il bene da mettere in sicurezza
Per il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), è legittima l’ordinanza sindacale contingibile e urgente rivolta a uno solo dei possibili comproprietari. Il destinatario non può opporre di non essere legittimato a intervenire da solo. Lo ha stabilito la sentenza n. 1300/2026, pubblicata il 29 settembre 2026.
Il caso. Dopo un intervento dei Vigili del Fuoco per il dissesto statico di una rampa carrabile al servizio di un edificio, il Sindaco ha ordinato già il giorno seguente al proprietario del locale interrato sotto la rampa di chiuderne l’accesso e di eseguire i lavori di messa in sicurezza.
Il ricorrente non contestava di essere tenuto a provvedere. Lamentava però che l’ordine non fosse stato rivolto anche agli altri presunti comproprietari della rampa.
Il destinatario dell’ordine. Il Collegio richiama un orientamento consolidato. L’ordinanza contingibile e urgente serve a eliminare un pericolo in tempi rapidi, quindi va rivolta a chi può intervenire subito: chi ha, a qualsiasi titolo, la disponibilità materiale del bene da cui nasce il rischio.
L’amministrazione non deve svolgere un’istruttoria approfondita sulla proprietà, perché i suoi tempi non sono compatibili con l’urgenza. Nel caso esaminato, poi, l’assetto proprietario era tutt’altro che chiaro: lo stesso ricorrente aveva presentato ricostruzioni diverse e contraddittorie nel corso della vicenda.
Secondo i giudici non si poteva pretendere che il Comune le verificasse prima di provvedere. Se il destinatario sia proprietario esclusivo o solo pro quota non conta ai fini dell’esecuzione dell’ordine.
Il principio più innovativo: chi è destinatario può agire da solo. L’aspetto più nuovo riguarda la presunta impossibilità di eseguire i lavori senza il consenso degli altri titolari. Il TAR la esclude per due ragioni.
Comproprietà condominiale. Se la rampa fosse una parte comune dell’edificio, si applicherebbe l’art. 1134 c.c. Questa norma riconosce il rimborso al condomino che gestisce le parti comuni senza autorizzazione, ma solo per le spese urgenti. Per il Collegio la spesa necessaria a rispettare un’ordinanza contingibile e urgente è urgente per definizione.
Il destinatario può quindi eseguire i lavori da solo e poi chiedere in sede civile agli altri comproprietari, se accertati, la loro quota delle spese.
Servitù di passaggio.
La servitù gravante sulla rampa non impedisce al proprietario del fondo servente di eseguire le opere urgenti per conservarlo. Anche qui il consenso dei titolari non serve. Resta la possibilità di chiedere loro un rimborso parziale, in base all’art. 1069, ultimo comma, c.c., quando le opere giovano sia al fondo servente sia alla servitù.
Le ricadute pratiche. La pronuncia separa nettamente due piani. Da un lato c’è la tutela immediata della pubblica incolumità, affidata a un ordine rapido rivolto a un destinatario certo.
Dall’altro c’è la ripartizione dei costi tra i titolari del bene, rimessa al giudice civile. Per i Comuni significa poter agire senza aspettare di ricostruire la proprietà.
Per i privati significa che le incertezze sulla titolarità non bastano a contestare l’ordinanza: diventano una questione di rimborso da far valere dopo.



