PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA), SARÀ LA CORTE COSTITUZIONALE A DECIDERE SULL’ACCESSO ALLA PMA PER DONNE SINGLE

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Avvocata Filomena Gallo (Associazione Luca Coscioni): “Passo importante verso l’affermazione dei diritti riproduttivi senza discriminazioni”

QUI il testo dell’ordinanza

Dopo 9 anni dall’ultimo intervento di incostituzionalità, la Corte costituzionale tornerà a esprimersi sulla legge 40 del 2004, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (PMA), in particolare sull’articolo 5 sul divieto di accesso alle tecniche da parte di persone single.

Il Tribunale di Firenze ha, infatti, sollevato la questione di legittimità costituzionale nell’ambito di un procedimento portato avanti da Evita, una donna single 40enne di Torino, che aveva richiesto di poter accedere alla PMA in un centro di fecondazione assistita in Toscana. La donna è assistita dal team legale dell’Associazione Luca Coscioni, coordinato da Filomena Gallo.

La giudice ha rimesso la questione alla Consulta, ritenendo che ci siano sufficienti motivi per dubitare della legittimità dell’articolo 5 della legge 40, che consente l’accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita esclusivamente alle coppie di sesso diverso e non anche alle persone singole.

La donna, cui era stato negato l’accesso alla fecondazione eterologa con donatore anonimo in un centro di procreazione assistita, ha contestato, tramite i suoi legali, il diniego come una violazione dei suoi diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).

Il Tribunale ha ritenuto che questa esclusione violi principi costituzionali come il diritto all’uguaglianza, alla salute e alla libertà di autodeterminazione, al diritto incoercibile della persona di costituire una famiglia, al rispetto alla vita privata e familiare, al diritto all’integrità fisica e psichica, e che non rispetti la libertà di autodeterminazione in ordine alla propria sfera privata con particolare riguardo al diritto di ciascuno alla costituzione del proprio modello di famiglia.

La giudice ha infatti sottolineato come, in diversi Paesi europei, le tecniche di fecondazione assistita siano accessibili anche a donne singole e ha evidenziato l’irragionevolezza di un divieto che può essere aggirato tramite il “turismo procreativo”, prassi che consente di accedere a queste tecniche all’estero. 

“Questa ordinanza rappresenta un passo importante verso l’affermazione dei diritti riproduttivi delle persone singole in Italia” ha dichiarato Filomena Gallo, Segretaria dell’Associazione Luca Coscioni, difensore e coordinatrice del team legale* che ha assistito Evita.  L’Avv. Gallo, le cui azioni giudiziarie hanno riscritto la giurisprudenza italiana, ha contribuito all’eliminazione dei divieti della Legge 40, che oggi consente la nascita di oltre 14.000 bambini l’anno tramite fecondazione assistita.

“Siamo fiduciosi che la Corte costituzionale possa riconoscere la discriminazione e l’ingiustizia di una norma che limita ingiustamente l’accesso alla genitorialità. Cancellare il divieto in vigore non crea nessun vuoto normativo perché le procedure sono normate e l’eterologa è legale in Italia dal 2014 grazie alla sentenza di incostituzionalità n. 162. L’Associazione Luca Coscioni fin dal 2004 si batte per eliminare gli irragionevoli divieti imposti dalla legge 40/2004, che ha limitato per anni l’accesso alle tecniche di procreazione assistita in Italia.

Grazie alle nostre iniziative in difesa dei diritti delle persone, a partire dai referendum del 2005 che non raggiunsero il quorum necessario, e nei tribunali successivamente alcuni di questi divieti sono stati progressivamente smantellati.

Il nostro lavoro però non si ferma: oltre al divieto di accesso alle tecniche per le persone single, su cui ora dovrà esprimersi la Consulta, e per le coppie omosessuali, e all’affermazione del rapporto di filiazione per i nati da tecniche eseguite all’estero a seguito dei divieti italiani, rimangono in vigore il divieto di donazione di embrioni non idonei per una gravidanza alla ricerca scientifica, su cui era stato ammesso il quesito referendario nel 2005, e la necessità di una legge che disciplini la gravidanza per altri solidale (GPA).

A oggi ricordiamo che circa 14 mila bambini all’anno nascono tramite queste tecniche e senza la cancellazione dei divieti con pronunce di incostituzionalità tutto ciò non sarebbe stato possibile per assenza di volontà politica del legislatore che ha sempre preferito in 20 anni non modificare la legge 40/04″.

Nel procedimento in Corte costituzionale, oltre alla Associazione Luca Coscioni per i propri associati che chiedono l’accesso a queste tecniche riproduttive, è stata ammessa dai giudici anche un’altra donna, Serena, 36enne di Brescia, che ha ricevuto un diniego, da parte di 2 centri di fecondazione assistita, alla sua richiesta di poter accedere alla PMA da donna single.

APPROFONDIMENTO: COSA RESTA DELLA LEGGE 40 DEL 2004 SULLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA 

IN SINTESI

  • 2009 Incostituzionalità divieto 3 embrioni producibili e unico e contemporaneo impianto;

  • 2014 Incostituzionalità divieto di fecondazione eterologa;

  • 2015 Incostituzionalità divieto di accesso alla PMA coppie fertili portatrici di patologie genetica;

  • 2015 Incostituzionalità dell’ipotesi di reato per selezione di embrioni nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6;

  • 2016 Inammissibilità su embrioni alla ricerca e monito al parlamento per una legge;

  • 2023 Inammissibilità revoca del consenso dopo la fecondazione.

NELLO SPECIFICO:

Divieto di produzioni di più di tre embrioni e Obbligo di contemporaneo trasferimento in utero di tutti gli embrioni prodotti. CANCELLATO

Illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»; Illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna – Sentenza della Corte costituzionale n.151/2009.

Divieto di diagnosi pre-impianto (per le sole coppie infertili) Rimosso con decisione del Tar Lazio 2008 (Linee Guida). Divieto di applicazione tecniche eterologhe. CANCELLATO – Illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all’art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili;l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3»;l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3»;l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004, nei limiti di cui in motivazione – Sentenza della Corte Costituzionale n.162/2014.

Divieto di accesso alla PMA alle coppie fertili ma portatrici di patologie genetiche. CANCELLATO 

Illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 . Sentenza della Corte Costituzionale n.96/2015.

Divieto di selezione degli embrioni per finalità terapeutiche e diagnostiche. CANCELLATO – Illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Sentenza di incostituzionalità n. 229/2015. 

Divieto di utilizzo degli embrioni per la ricerca scientifica e revoca del consenso –

IN VIGORE (Sentenza n.84/2016 Corte cost. Inammis. monito al parlamento).

Divieto di revoca dopo la fecondazione dell’ovulo, il consenso alle tecniche di PMA prestato dai componenti della coppia.

IN VIGORE (Sentenza n. 161 del 2023 Non fondata la questione sollevata)

Divieto di accesso alla fecondazione assistita per single e coppie dello stesso sesso – IN VIGORE 28.03.2019 – La Legge 40 viola i diritti umani fondamentali: lo afferma il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali ONU.

Divieto di accesso alla fecondazione assistita con Gravidanza per altri – IN VIGORE (articolo 12 comma 6 legge numero 40 del 2004)