Quel tragico vuoto nel quesito referendario

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La sinistra, aveva già ampiamente concesso autonomia regionale con le “leggi Bassanini” tra il 1997 e il 1999.

Non paga di quanto concesso, nel 2001, la sinistra scriveva la legge costituzionale n. 3, che stravolgeva il Titolo V della Costituzione andando a modificare la “Forma Repubblicana”, il cui limite è imposto dall’ultimo articolo della Costituzione.

Infatti, gli artt. 116 e 117, consentono alle regioni di avere autonomia in materie esclusive, cioè, quelle materie che sono, e debbono essere, di esclusiva pertinenza dello Stato centrale.

Cercando di essere sintetico e chiaro per tutti, anche per coloro che non conoscono il diritto Costituzionale, dal 2001, l’art. 116, III comma, della Costituzione, prevede che alcune materie di esclusiva pertinenza dello Stato possano essere demandate esclusivamente alle regioni a statuto ordinario.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono materie esclusive dello Stato l’immigrazione; politica estera e rapporti internazionali dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; tutela della concorrenza, sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato.

Con l’autonomia differenziata potranno essere demandate alle regioni, non solo quelle a statuto speciale ma anche a quelle a statuto ordinario.

Ecco lo scarno quesito referendario: “Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86, “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione?”.

Apoditticamente è stato lasciato fuori dal Referendum ciò che dispone l’art. 117, VI comma, che così dispone: “La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni”.

Il grande Antonio Catricalà, che mi onoro di aver conosciuto, come altri grandi giuristi, ammoniva sempre quando si legge “salvo delega”. Apparentemente innocua locuzione che nasconde un oceano di problemi. È lì che si annida l’inganno.

E il giurista accorto deve sapere che è stata lasciata una porticina nascosta che poi tutti apriranno.

Per quanto l’articolo precedente vada a prevedere in modo minuzioso le materie eventualmente oggetto di autonomia, il successivo, in modo sibillino e traditore, quasi alla fine della sua lunga disciplina, nasconde la tagliola “salvo delega”.

Chi ha formulato il quesito o non ha capito dove si annida il vero dramma dell’autonomia differenziata o, cosa più grave, non ha avuto il coraggio di sconfessare ciò che fu scritto nel 2001.

Il quesito se la va a prendere con il ddl Calderoli ma non con la legge a cui si ispira quel disegno di legge: la legge costituzionale n. 3 del 2001, nella parte in cui, all’art. 117, VI comma, prevede, comunque, una delega alle regioni per ottenere le materie esclusive dello Stato.

Traduco?

Il referendum potrà anche travolgere il ddl Calderoli.

Stefano Rossi