Quelli che…

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invocano la Costituzione e si dichiarano “garantisti” quando uno di loro viene condannato in primo grado.

Poi non si capacitano quando il giudice condanna nonostante la richiesta di assoluzione del pubblico ministero.

L’art. 101 della Costituzione statuisce che i “giudici sono soggetti soltanto alla legge”.

Vuol dire che, indipendentemente dalle richieste della procura, essi sono liberi di decidere in base alla legge.

Tanto è vero che, indipendentemente da quanto scrivono gli avvocati, la qualificazione giuridica di un istituto viene stabilito dal giudice, anche in caso di errore dell’avvocato (cioè, se scrivo “contratto di appalto”, il giudice è obbligato a correggere con altro tipo di contratto se non si tratta di appalto).

Ed è per questo che esiste il secondo grado di giudizio (“terzo grado” lo dice chi non conosce la procedura: in quanto, davanti la Cassazione, si dirime solo sugli errori di diritto non di merito), ove, il giudice, può assolvere o condannare in modo difforme da quello richiesto dalla procura nel grado precedente.

È tutto sotto gli occhi da 70anni, ma taluni non possono capire.

Proprio non ce la fanno.

Stefano Rossi