Sentenza della Consulta: la madre intenzionale può riconoscere il figlio nato da Pma

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È incostituzionale vietare il riconoscimento di un figlio, nato in Italia grazie alla procreazione medicalmente assistita (PMA) praticata all’estero, da parte di entrambe le madri di una coppia omosessuale.

Riconoscere come madre solo la donna che ha partorito e non la cosiddetta madre intenzionale, che ha prestato il consenso alla pratica fecondativa, viola gli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza numero 68, depositata oggi, che ha ritenuto “fondate” le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Lucca.

L’articolo 8 della legge sulla fecondazione assistita, la numero 40 del 2004, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che anche il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) abbia lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale”, si legge nel comunicato della Consulta.

“La Corte, dopo aver precisato che la questione non attiene alle condizioni che legittimano l’accesso alla PMA in Italia – viene spiegato nella nota – ha ritenuto che l’attuale impedimento al nato in Italia di ottenere fin dalla nascita lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che ha prestato il consenso alla pratica fecondativa all’estero insieme alla madre biologica non garantisca il miglior interesse del minore e costituisca violazione: dell’articolo 2 della Costituzione, per la lesione dell’identità personale del nato e del suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile; dell’articolo 3 della Costituzione, per la irragionevolezza dell’attuale disciplina che non trova giustificazione in assenza di un contro interesse di rango costituzionale; dell’articolo 30 della Costituzione, perché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli”.