Il Pontefice nell’udienza concessa al segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin ha approvato l’Art. 10bis “Permesso di paternità”, a integrazione del Titolo II delle Agevolazioni a Tutela della Maternità, del Testo
Al padre lavoratore dipendente spetta, “per i tre giorni di permesso, un trattamento economico pari al 100% della retribuzione, computati a tutti gli effetti correlati con l’anzianità di servizio. 3. Il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta, all’Amministrazione di appartenenza, i giorni in cui intende fruire del permesso, quando possibile con un anticipo di almeno 8 giorni. Se richiesto in concomitanza della nascita, il preavviso si calcolerà dalla data presunta dell’evento. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta il padre è esonerato dal rispetto del termine di preavviso. Il permesso si applica anche al padre adottivo o affidatario”.


