Vittime del Covid, il risarcimento spetta al giudice amministrativo

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 1952 del 29 gennaio 2026, ha stabilito che le richieste di risarcimento avanzate dai familiari delle vittime del Covid-19 nei confronti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della Salute e della Regione Lombardia devono essere giudicate dal giudice amministrativo.

La controversia riguarda il presunto cattivo funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale prima e durante la pandemia, e si basa su una gestione considerata inefficiente nell’ambito dei compiti di amministrazione attiva.

La Corte sottolinea che la domanda non perde la sua natura amministrativa neanche se coinvolge diritti fondamentali, poiché non esistono norme che limitino o vincolino l’esercizio dei poteri della pubblica amministrazione in tali circostanze.

In pratica, chi cerca un risarcimento per la perdita di un familiare a causa della gestione sanitaria della pandemia dovrà rivolgersi al giudice amministrativo e non a quello ordinario.

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione