CPR, il TAR Lazio chiarisce i limiti al diniego di accesso

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Con la sentenza n. 4669 del 13 marzo 2026, la sezione I-ter del TAR Lazio interviene in materia di accesso ai Centri di permanenza per i rimpatri (CPR), tracciando confini precisi sia sul piano della legittimazione dei soggetti richiedenti sia su quello dei poteri dell’amministrazione.

Il Tribunale amministrativo riconosce che le associazioni del terzo settore, che per statuto e attività svolgono stabilmente azioni di tutela dei diritti dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale, sono legittimate a chiedere l’accesso ai centri ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 142 del 2015, in quanto portatrici di interessi collettivi qualificati.

Quanto ai limiti opposti dall’amministrazione, il TAR afferma che esigenze di ordine e sicurezza pubblica possono giustificare esclusivamente differimenti o restrizioni temporanee, ma non un diniego assoluto e indeterminato nel tempo, dovendo comunque essere garantita l’effettività del diritto di accesso previsto dalla normativa nazionale ed europea.

La decisione sottolinea inoltre che il diniego non può fondarsi su motivazioni generiche o stereotipate, come richiami al “clamore mediatico” o a contingenze non specificate, ma deve essere sorretto da una motivazione concreta e puntuale, riferita alla situazione specifica e a circostanze attuali e verificabili.

Infine, il TAR chiarisce che il provvedimento di diniego, non avendo natura vincolata, deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, quale garanzia procedimentale essenziale.