Nell’ambito del processo amministrativo, la giurisdizione di merito del giudice amministrativo in materia di confini tra enti territoriali assume un’estensione particolarmente ampia. Lo ha ribadito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza n. 274 del 21 aprile 2026.
In base all’art. 134, comma 1, lett. d), del Codice del processo amministrativo, il giudice amministrativo esercita una cognizione estesa al merito nelle controversie relative alle contestazioni sui confini degli enti territoriali.
Tale competenza non si limita al solo sindacato di legittimità, ma consente un intervento diretto anche sul contenuto delle decisioni amministrative.
La pronuncia chiarisce inoltre che questa giurisdizione si estende anche ai rapporti finanziari collegati alla definizione dei confini tra enti. Ne deriva che il giudice, quando investito della questione, può non solo valutare gli atti, ma anche ridisegnare i confini stessi, sostituendosi all’amministrazione e operando nel rispetto della legge.



