Arbitro Bancario Finanziario, di Magda Bianco

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(Capo Servizio della Banca d’Italia)

Tratto da “ Lessico Finanziario “ di Beppe Ghisolfi – ARAGNO Editore

Quando si ha un problema nella relazione con la propria banca o il proprio intermediario finanziario, è possibile seguire diverse strade. Oltre a presentare un reclamo alla propria banca (che è tenuta a rispondere entro 30 giorni), la prima strada da tentare sempre, è possibile inviare un esposto alla Banca d’Italia oppure presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). L’ABF è un sistema di risoluzione delle controversie “stragiudiziale”, è cioè un sistema più semplice, rapido ed economico rispetto al ricorso al giudice, anche perché non necessita di assistenza legale. Il cliente “insoddisfatto” della risposta della banca al suo reclamo può presentare il proprio ricorso versando 20 euro (che vengono rimborsati se si ottiene ragione). I ricorsi devono riguardare controversie relative a operazioni o servizi bancari e finanziari o servizi di pagamento, non anteriori al 2009 e con richieste di rimborso non superiori a 100.000 euro (oppure aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto a cui si riferiscono). Un collegio indipendente e imparziale (composto di cinque membri, tre selezionati dalla Banca d’Italia, tra cui il Presidente, uno dai rappresentanti dei consumatori, uno da quelli degli intermediari) decide sul ricorso, secondo diritto. Banche e intermediari, che sono tenuti ad aderire al sistema (contribuendo alle spese e fornendo le proprie considerazioni quando ricevono il ricorso dall’ABF), non sono obbligati ad adempiere alle decisioni, quando sono condannati. Se non lo fanno, l’inadempimento viene pubblicato sul sito dell’ABF.
Come è organizzato l’ABF?
I collegi che decidono sono oggi sette, collocati a Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino, Palermo, Bari. I componenti sono docenti di diritto e di economia, ex magistrati, professionisti, tutti competenti nelle materie oggetto di ricorso. Sono affiancati da altrettante segreterie tecniche, collocate presso le sedi della Banca d’Italia, che forniscono supporto amministrativo e tecnico; anch’esse sono composte di personale esperto in diritto bancario, con competenze tecnico-finanziarie. Per assicurare uniformità nelle decisioni su casi simili, operano il Collegio di coordinamento, cui vengono rimesse dai singoli collegi questioni di particolare importanza o questioni che abbiano dato luogo o possano dare luogo a orientamenti non uniformi tra i singoli collegi; e la “Conferenza dei collegi”, a cui partecipano due componenti per ciascun collegio (il Presidente, o il suo sostituto, e un componente designato dal Presidente) e in cui vengono approfondite le tematiche, sostanziali e procedurali, di particolare attualità o novità per i collegi ovvero di interesse complessivo per il sistema.
Quali risultati ha ottenuto?
Negli anni l’ABF ha ricevuto un numero crescente di ricorsi, sia perché è divenuto via via più conosciuto, sia perché offre una risposta (relativamente) rapida e di qualità. Nel 2016 ha ricevuto circa 21.600 ricorsi. In oltre il 70 per cento dei casi l’esito è stato sostanzialmente favorevole al cliente (con un accoglimento del ricorso nel 50 per cento dei casi e una cessazione per accordo intervenuto in un altro 25 per cento dei casi circa). Nel 99 per cento dei casi gli intermediari hanno adempiuto alle pronunce, garantendo ai clienti nel complesso circa 13 miliardi di restituzioni. Le principali materie di cui si è occupato sono la cessione del quinto dello stipendio, le carte di debito e credito, il conto corrente.
Le informazioni utili ai clienti per presentare un ricorso sono disponibili sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it. La Relazione sull’attività, prodotta annualmente fornisce dati e informazioni sullo strumento e sui contenuti degli esiti (quella sul 2016 si trova qui: https://www. arbitrobancariofinanziario.it/novita/notizia/relazione- abf-sul-2016/).