Caso Delmastro, torna l’arroganza del potere

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Il 5 agosto, a scrutinio segreto con 206 voti contro 133, la Camera nega l’autorizzazione al sequestro delle chat tra Andrea Delmastro e Mauro Caroccia. È bufera in aula, in specie per un contestatissimo intervento del capogruppo FdI Bignami.

Delmastro non è indagato. La Procura di Roma chiede le chat in un’indagine per intestazione fittizia e riciclaggio, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Dichiara che servono a verificare la versione data dalle persone sottoposte alle indagini e le allegazioni difensive.

Il paradosso è già tutto qui. L’immunità viene azionata sacrificando insieme l’indagine e la difesa di chi è indagato, per proteggere un parlamentare che non l’aveva chiesta, e che anzi aveva dichiarato di avere inoltrato lui stesso le chat alla Procura, non avendo “alcunché da nascondere”.

Si apre la prospettiva di un ricorso dei magistrati alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni.

Nel 1993 il Parlamento riscrisse l’art. 68 Cost. cancellando l’autorizzazione a procedere, divenuta agli occhi del paese uno scudo di casta. Rimase l’autorizzazione per gli atti più invasivi (arresti, perquisizioni, intercettazioni, sequestri di corrispondenza) ma ripensata come presidio della funzione, non della persona. L’obiettivo non era più proteggere il parlamentare dal processo, ma il Parlamento dall’aggressione persecutoria.

Ma quando ogni comunicazione del parlamentare è coperta in quanto tale, il collegamento con la funzione diventa presunzione assoluta. E una siffatta presunzione è la forma logica (e giuridica) del privilegio.

Su un diniego come questo, poi, non esiste un precedente puntuale. La Corte ha annullato due dinieghi (74/2013, Cosentino; 157/2023, Ferri), ma riguardavano l’utilizzo di captazioni già legittimamente acquisite. Il diniego che ha retto al sindacato (188/2010) colpiva una richiesta relativa a un senatore indagato.

Mai la Corte ha giudicato il diniego preventivo sulla corrispondenza di un non indagato, in un procedimento a carico di soli terzi, con il diritto di difesa del terzo in campo.

Una bussola però c’è, nell’affermazione (sent. 390/2007) che la protezione del parlamentare non può travolgere le esigenze della giurisdizione e i diritti di chi ha avuto la ventura di averlo come interlocutore.

È un punto che la relazione di maggioranza elude. Mentre avanza critiche sulla genericità della richiesta estesa a tutte le comunicazioni, essendo note le date rilevanti. Ma la genericità si cura delimitando, non negando, e un’autorizzazione circoscritta nell’oggetto e nel tempo era possibile, quindi doverosa.