Contro la Direttiva Bolkestein

0
7

Il 30 dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 214/2023 meglio nota come legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. La norma interviene in numerosi settori (energia, trasporti, rifiuti, comunicazioni, alimenti, farmaceutica), tra i quali spicca quello del commercio al dettaglio su area pubblica. Il tema è delicato e dal 2006 ha visto svilupparsi una articolata congerie di norme e pronunce. Facciamo ordine

Il 12 dicembre 2006 il Parlamento Europeo adotta la cd. “Direttiva Bolkestein” (dir. 2006/123/CE), la quale all’articolo 12.1 prevede che “Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”. Questo enunciato viene recepito nel nostro ordinamento attraverso l’articolo 16 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010.

A questo punto sorge un dubbio. Il cd. “posteggio” sul quale il concessionario, autorizzato dal comune territorialmente competente, svolge attività di commercio su area pubblica è una “risorsa naturale scarsa”? La Toscana dice di no e con legge regionale n. 63 del 28 novembre 2011 (art. 6) dispone che l’articolo 16 del D.Lgs. n. 59/2010 non trovi applicazione per il commercio su aree pubbliche. Su ricorso del Governo interviene la Consulta, la quale dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale per contrasto con la disciplina comunitaria.

In sede di approvazione della legge di bilancio per il 2019 (Governo Conte I) l’Italia ci riprova e con l’art. 1, comma 686 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 esclude le attività di commercio al dettaglio su area pubblica dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 59/2010.

Non solo. Con l’art. 181, commi 4-bis e 4-ter del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020 (“Decreto Rilancio” – Governo Conte II) viene stabilito che “Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 […] sono rinnovate per la durata di dodici anni […] con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda”. “[…] le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori […] che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all’esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione”. Rinnovi e concessioni senza gara.

I comuni, come spesso accade, si trovano tra l’incudine e il martello. Tanti enti, forti del sostegno

nazionale, procedono, tuttavia, ai rinnovi automatici.