Erogazioni agli orfani di crimini domestici e reati di genere: modalità operative

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Adozione - infanzia - bambini - genitori - famiglia Foto Romano Magrone. Archivio Ufficio Stampa Provincia Autonoma di Trento

Il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti ha definito in una circolare indirizzata ai prefetti le modalità operative sull’erogazione delle misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie, previste dal relativo regolamento, adottato con il decreto interministeriale 21 maggio 2020, n.71.

Le erogazioni sono finalizzate a sostenere il diritto allo studio, a iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l’inserimento al lavoro, e a spese mediche e assistenziali.

Le indicazioni del Comitato di solidarietà, contenute nella circolare 3 settembre 2020, riguardano le istanze relative alle erogazioni per spese mediche /assistenziali e in favore delle famiglie affidatarie (Capi IV e V del regolamento).

In prima applicazione e in assenza di una banca dati degli orfani di crimini domestici e reati di genere, il Comitato esaminerà di volta in volta le singole domande liquidando trimestralmente gli importi.

Le domande devono essere inoltrate, con il modulo pubblicato on line insieme alla circolare, alle prefetture territorialmente competenti, che ne svolgono l’istruttoria al termine della quale passano all’esame del Comitato di solidarietà.

Per quanto riguarda gli orfani di reati di genere, l’ufficio del Commissario richiama l’attenzione delle prefetture sull’attività di verifica dei requisiti previsti dal regolamento (articolo 2, comma 2, lettera a), basata in alternativa su:

atti del procedimento penale o del decreto che dispone il giudizio
sentenza anche non passata in giudicato
decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 444 del codice penale).

L’obiettivo è quello di garantire l’erogazione tempestiva dei fondi, per soddisfare l’esigenza del beneficiario in tempi il più possibile vicini al fatto.

Per quanto riguarda le spese sanitarie, saranno rimborsate applicando il criterio generale che prevede la seguente ripartizione delle somme:

70% in favore degli orfani minorenni
30% in favore degli orfani maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Il Comitato si riserva, invece, ulteriori approfondimenti, prima di adottare gli indirizzi operativi relativi alle misure a sostegno del diritto allo studio e le iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l’inserimento lavorativo.